Esclusione dalla gara sospesa con partecipazione con riserva (TAR Sardegna n. 81 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’esclusione da una procedura di gara disposta dall’amministrazione ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023 quando l’operatore economico abbia dimostrato, anche in sede cautelare, l’insussistenza dei presupposti che la giustificano. In tali evenienze, il giudice amministrativo, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 55 cod. proc. amm., accoglie l’istanza cautelare e dispone la partecipazione con riserva dell’impresa esclusa alla procedura, sospendendo l’efficacia del provvedimento di esclusione e fissando la trattazione del merito.
Il Fatto
La società ricorrente, operatrice economica nel settore dei sistemi per immunoistochimica, aveva partecipato a una procedura aperta indetta da un’azienda ospedaliero-universitaria per la fornitura quadriennale di detti sistemi. Con comunicazione del 9 febbraio 2026, l’amministrazione aveva disposto l’esclusione della società dalla gara, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023. Avverso tale esclusione e gli atti connessi, la società proponeva ricorso dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo altresì la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha accolto l’istanza cautelare, rinviando per relationem alle ragioni già evidenziate in sede di cautela monocratica. Tale richiamo implica che, in una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare, il collegio ha ritenuto sussistente il fumus boni juris, ravvisando profili di fondatezza delle censure dedotte avverso l’esclusione.
L’accoglimento dell’istanza ha comportato la sospensione del provvedimento di esclusione impugnato, con conseguente ammissione con riserva della ricorrente alla procedura di gara. Tale misura, di natura provvisoria, consente all’operatore di partecipare alla gara in attesa della definizione del giudizio di merito, pur rimanendo salva la possibilità di una successiva definitiva esclusione all’esito della decisione finale.
Il Collegio ha contestualmente fissato la trattazione del merito del ricorso alla pubblica udienza del 3 giugno 2026, disponendo l’integrale compensazione delle spese della fase cautelare tra le parti. La decisione si inquadra nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di una contestazione seria e non manifestamente infondata dell’esclusione, la partecipazione con riserva rappresenta lo strumento più idoneo a contemperare l’interesse dell’operatore a non essere estromesso dalla gara e l’interesse pubblico alla celere definizione della procedura.
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Nota della Redazione
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