Oscuramento dell’offerta tecnica illegittimo se la dichiarazione è generica (TAR Sicilia n. 2238 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decisione di oscuramento di parti dell’offerta tecnica esige una dichiarazione dell’offerente motivata e comprovata, idonea a individuare in modo chiaro e specifico l’informazione che si intende sottrarre all’accesso, il suo valore economico e le misure di protezione adottate. La stazione appaltante non può recepire acriticamente la richiesta del concorrente, essendo tenuta a un autonomo e discrezionale apprezzamento sulla validità e pertinenza delle ragioni opposte. L’oscuramento deve rispettare un principio di stretta proporzionalità, sottraendo all’ostensione solo gli elementi effettivamente riservati. Ove l’allegazione sia generica e carente, la riservatezza non è configurabile e prevale il diritto di difesa del partecipante collocato in posizione non utile in graduatoria.
Il Fatto
Il Comune ha indetto una gara europea per l’individuazione di un ente attuatore dei servizi di accoglienza e integrazione, delegandone l’espletamento alla centrale unica di committenza. Alla procedura, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, hanno partecipato due soli operatori economici: la ricorrente e la cooperativa risultata aggiudicataria.
Dopo la seduta pubblica di comunicazione dei punteggi, la ricorrente ha chiesto l’accesso alla documentazione dell’aggiudicataria per comprendere le ragioni del maggior apprezzamento. La centrale di committenza ha dapprima richiamato la disponibilità degli atti sul portale, poi ha trasmesso l’offerta tecnica in versione integralmente oscurata, infine ha confermato il diniego con una nota che si limita a richiamare la dichiarazione dell’aggiudicataria, che aveva negato l’accesso alla relazione di offerta tecnica in sede di DGUE. Di qui il ricorso, con domanda di annullamento e di accertamento del diritto all’ostensione integrale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ritenuto tempestivo il ricorso. Pur essendo l’atto introduttivo notificato oltre dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il dies a quo del rito super-accelerato di cui agli artt. 36, commi 4 e seguenti, del D.Lgs. n. 36/2023 decorre dalla comunicazione del provvedimento di oscuramento, anche quando intervenga successivamente, all’esito dell’istanza di accesso. Il Collegio ha dato atto del dibattito giurisprudenziale sul punto, richiamando l’ordinanza delle Sezioni Unite… del Cons. Stato n. 4323 del 2026, che ha deferito la questione all’Adunanza Plenaria.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo. L’art. 35, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 consente di escludere l’accesso per le informazioni che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali. L’art. 36, comma 2, riconosce ai primi cinque classificati un ampio diritto di accesso reciproco alle offerte; il successivo comma 3 impone alla stazione appaltante di dare atto, nella comunicazione di aggiudicazione, delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento.
Secondo l’indirizzo prevalente, la dichiarazione deve riferirsi ai caratteri dell’art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005, richiedendosi un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, con effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. Non basta una mera affermazione indimostrata, né può ricadere nel segreto qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico, essendo fisiologico che ogni imprenditore possieda una propria organizzazione e proprie idee.
Nel caso concreto, le dichiarazioni dell’aggiudicataria, come riportate nella determinazione avversata, sono risultate generiche e carenti, anche in rapporto all’oggetto della documentazione sottratta. La centrale di committenza, dal canto suo, si è limitata ad aderire acriticamente alla richiesta, senza esplicitare alcun bilanciamento tra ragioni del segreto ed esigenze di trasparenza, pur a fronte di un oscuramento esteso a venticinque pagine su ventinove.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento della nota di diniego, accertamento del diritto all’ostensione integrale dell’offerta tecnica e ordine alla centrale di committenza di provvedere entro quindici giorni, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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