Unioni di Comuni in liquidazione e programmazione del personale (Corte dei Conti Piemonte n. 109 del 04.09.2026)

Principi di diritto

La messa in liquidazione di un’Unione di Comuni non ne determina l’immediata estinzione né comporta automaticamente la restituzione agli enti aderenti delle funzioni precedentemente conferite. In assenza di una disciplina statale o regionale dello scioglimento, il trasferimento delle funzioni, comprese la gestione del personale e la programmazione del fabbisogno, deve essere regolato dallo statuto o dagli atti amministrativi che governano la liquidazione. La riassunzione delle capacità assunzionali da parte del Comune richiede una definizione coordinata dei tempi di rientro delle funzioni e dei criteri di riassorbimento del personale. La spesa sostenuta dall’Unione deve essere imputata pro quota ai Comuni aderenti secondo il criterio del cosiddetto ribaltamento.

Fatto

Un Comune aderente a un’Unione posta in liquidazione aveva conferito all’ente associativo la gestione del personale, la programmazione del fabbisogno e le correlate capacità assunzionali. Il protrarsi della liquidazione e la mancata collaborazione tra i soggetti coinvolti avevano determinato uno stallo: né l’Unione né il Comune riuscivano ad adottare gli atti di programmazione richiesti dalla legge.

L’ente ha quindi chiesto se potesse predisporre nel PIAO una programmazione provvisoria, limitata alle esigenze immediate e destinata a essere aggiornata dopo la conclusione della liquidazione, così da evitare il divieto di assunzione previsto dall’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

Motivazione

La Sezione ha ritenuto il quesito ammissibile. La richiesta proveniva dal Sindaco tramite il Consiglio delle autonomie locali e riguardava limiti alla spesa di personale, materia riconducibile alla contabilità pubblica. La formulazione era sufficientemente generale e astratta, senza richiedere alla Corte di indicare gli atti da adottare nel caso concreto.

Nel merito, la deliberazione muove dalla continuità soggettiva dell’Unione durante la liquidazione. L’apertura della procedura modifica la fase di attività dell’ente, ma non ne provoca l’estinzione. L’Unione continua a esistere sino alla definizione dei rapporti attivi e passivi e all’approvazione del bilancio finale; le attività consentite devono essere coerenti con la conservazione del patrimonio e con la continuità dei servizi.

Poiché l’art. 32 TUEL non disciplina gli effetti della liquidazione sulle funzioni conferite, occorre fare riferimento allo statuto e agli atti di apertura e organizzazione della procedura. Il Comune non può riprendere unilateralmente la programmazione del personale ignorando la scansione del trasferimento delle altre competenze: ciò potrebbe produrre duplicazioni, con nuove assunzioni per attività ancora esercitate dal personale dell’Unione.

La nuova pianificazione deve inoltre considerare il personale destinato a rientrare e le relative professionalità. Sul piano finanziario opera il criterio del ribaltamento: la quota di spesa dell’Unione riferibile a ciascun Comune deve essere già computata nella spesa dell’ente aderente. Il riassorbimento dovrebbe quindi risultare neutrale rispetto ai limiti di spesa, ma non elimina la necessità di coordinare fabbisogni, competenze e capacità assunzionali.

La Corte non riconosce dunque un potere generale di programmazione provvisoria svincolato dagli atti della liquidazione. La soluzione deve essere costruita all’interno di una disciplina chiara del ritrasferimento delle funzioni e del personale, senza sovrapposizioni organizzative o finanziarie.

Leggi il provvedimento ufficiale (PDF)

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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