Il titolo esecutivo deve preesistere alla domanda al Fondo di garanzia INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8275 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS la corresponsione del TFR a carico del Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982 è un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro. Tale diritto non sorge con la cessazione del rapporto, ma al verificarsi dei presupposti di legge, che includono la previa formazione di un titolo esecutivo e il previo accertamento del credito nei confronti del legittimo contraddittore. La consacrazione del credito in un titolo esecutivo è elemento indefettibile e deve preesistere alla presentazione della domanda, rappresentando la modalità necessaria per l’individuazione della misura dell’intervento solidaristico del Fondo. Un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di una società già cancellata dal registro delle imprese è tamquam non esset, non potendo costituire titolo idoneo.
Il Fatto
La lavoratrice, dipendente di una società poi incorporata in una catena societaria culminante in una società con sede negli Stati Uniti, aveva richiesto e ottenuto dall’INPS il pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia. Dopo il pagamento, l’Istituto ne aveva reclamato la restituzione, ritenendo il versamento indebito per carenza di un titolo esecutivo preesistente alla domanda. La Corte d’appello di Roma aveva respinto il gravame dell’INPS, riconoscendo il diritto della lavoratrice a trattenere le somme, sulla base del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del datore di lavoro e del provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento che aveva delibato incidentalmente il credito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso. La Suprema Corte rammenta che il diritto all’intervento del Fondo di garanzia è un diritto a una prestazione previdenziale che non sorge con la cessazione del rapporto di lavoro, ma solo al perfezionarsi dei presupposti indicati dall’art. 2 della legge n. 297/1982: l’insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro o, in alternativa, il previo esperimento dell’esecuzione forzata da cui risulti l’insufficienza delle garanzie patrimoniali.
La Corte sottolinea che il previo esperimento di un’azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto logicamente necessario: l’accertamento giurisdizionale del credito rappresenta la modalità per individuare la misura dell’intervento del Fondo, essendo l’ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro. Non è pertinente il richiamo al canone dell’ordinaria diligenza, poiché l’infruttuosità delle azioni esecutive riguarda un posterius, mentre il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo: nulla executio sine titulo.
Nel caso di specie, la lavoratrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società datrice già cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta. Tale provvedimento, emesso nei confronti di una società che aveva cessato di essere la giusta parte, è tamquam non esset. Inoltre, il giudice fallimentare aveva delibato il credito solo incidentalmente, senza pervenire a un rituale provvedimento di ammissione né alla formazione di un titolo esecutivo anteriore alla domanda al Fondo. Nessun titolo era stato formato in contraddittorio con la società incorporante, nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici per effetto della fusione, che realizza una successione a titolo universale.
La Corte cassa la sentenza d’appello e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché esamini la fondatezza della pretesa restitutoria dell’INPS alla luce dei principi ribaditi e valuti gli argomenti della lavoratrice a supporto dell’irripetibilità delle somme percepite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.