Errore nel quesito estratto alla prova orale: legittimo il rinvio della prova senza estrazione sostitutiva (TAR Puglia n. 519 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La commissione esaminatrice, ove accerti che il quesito estratto dal candidato per la prova orale non rientri nelle materie concorsuali, è tenuta ad annullare la prova e a disporne il rinnovo in una successiva seduta, senza poter procedere a una sostituzione estemporanea del quesito, che comprometterebbe la par condicio e il principio di casualità del sorteggio. Il rinvio della prova non costituisce misura eccezionale riservata a impedimenti del candidato, ma è doveroso quando serve a garantire condizioni di equità e parità sostanziale. I principi di pubblicità e trasparenza che governano le prove orali, ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 487/1994 e art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, non impongono alla commissione di comunicare individualmente a ciascun concorrente la data, l’ora o le modalità di esame degli altri partecipanti, essendo sufficiente l’affissione dell’esito “sospesa” e lo svolgimento della prova in seduta pubblica.
Il Fatto
La ricorrente, candidata al concorso per Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) per la regione Puglia, impugnava la graduatoria finale di merito nella parte in cui la controinteressata risultava collocata alla posizione n. 22. Dopo l’assunzione a tempo indeterminato della ricorrente, la domanda era limitata all’accertamento dell’illegittimità della graduatoria a fini risarcitori per il ritardo nell’assunzione. La controinteressata, convocata per la prova orale il 29 giugno 2020, aveva segnalato alla commissione che la quarta domanda estratta, “Il possesso e le azioni possessorie”, non faceva parte delle materie concorsuali; la commissione, verificata la circostanza, aveva annullato la prova e l’aveva riconvocata per il 25 luglio 2020.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui l’affissione in bacheca del solo esito “sospesa” e la mancata pubblicazione della nuova data di convocazione avrebbero violato i principi di pubblicità e trasparenza. L’affissione dell’esito ha posto tutti i candidati in condizione di sapere che la prova si sarebbe svolta in un’altra data, essendo evidente che una prova “sospesa” deve svolgersi nuovamente; la prova del 25 luglio si è svolta in seduta pubblica, presso le aule aperte dell’Istituto, e chiunque avrebbe potuto presenziarvi, non essendo imposto alla commissione alcun obbligo di comunicazione individuale ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001.
Quanto alla legittimità del rinvio, il Collegio ha condiviso l’assunto dell’Avvocatura secondo cui la dilazione non è misura eccezionale riservata a impedimenti fisici o sanitari, ma può e deve essere disposta quando serve a garantire condizioni di equità e parità sostanziale, come nel caso di errore nella formulazione del quesito che abbia inficiato l’imparzialità della valutazione. Nessuna violazione della par condicio è derivata dal rinvio, essendo la controinteressata stata riconvocata con preavviso superiore ai venti giorni, in conformità all’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 487/1994, e non essendo stato modificato il calendario generale delle prove.
Il Collegio ha altresì respinto l’assunto secondo cui la commissione avrebbe dovuto estrarre un’altra busta o formulare un nuovo quesito nell’immediatezza: una sostituzione “estemporanea” avrebbe determinato un difetto di trasparenza e imparzialità ben più grave, violando il principio di casualità e uniformità di trattamento garantito dal meccanismo di sorteggio dei quesiti.
Infine, la contestuale convocazione della controinteressata nella stessa giornata con i candidati per la regione Basilicata non ha determinato alcuna confusione tra le procedure, essendo tale scelta imposta dal rispetto del termine minimo di venti giorni per la convocazione e non essendovi norma che imponga una rigida separazione delle prove per gruppi regionali.
Nota della Redazione
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