Scorrimento graduatoria nel pubblico impiego e riparto di giurisdizione (TAR Calabria n. 1542 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono devolute al giudice amministrativo solo nella fase che si conclude con l’approvazione della graduatoria definitiva, la quale cristallizza gli esiti della selezione ed esaurisce l’esercizio del potere autoritativo. La fase successiva, concernente lo scorrimento della graduatoria e la stipulazione del contratto di lavoro, attiene alla gestione del rapporto di lavoro, da cui l’amministrazione è retta dalla capacità e dai poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Ne consegue che la pretesa dello scorrimento vantata dal candidato utilmente collocato in graduatoria assume la consistenza del diritto soggettivo all’assunzione, la cui tutela spetta al giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. Il riparto di giurisdizione si determina in base alla causa petendi e al concreto bene della vita perseguito, non già al petitum formale o alla natura dei vizi di legittimità dedotti.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente a tempo determinato del Comune, era stato assunto quale idoneo non vincitore dello scorrimento della graduatoria del concorso per Funzionario Agronomo. A seguito delle dimissioni del vincitore, l’ente lo aveva assunto con contratto a termine condizionato in via risolutiva al superamento del periodo di prova da parte del dipendente dimesso. Ricevuta conferma del superamento della prova, il Comune risolveva il rapporto e destinava le economie derivanti dalla vacanza del posto di Funzionario Agronomo all’assunzione a tempo indeterminato di un idoneo di diversa graduatoria, per un profilo amministrativo. Il ricorrente impugnava gli atti di programmazione e quelli di assunzione della controinteressata, deducendo plurimi vizi di legittimità e violazione degli artt. 6 e 6-ter d.lgs. n. 165/2001 e del PIAO.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti resistenti, ritenendola fondata. Ha rammentato che l’art. 63 d.lgs. n. 165/2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti l’assunzione, riservando al giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali. Tale riserva è stata interpretata in senso restrittivo, come circoscritta alla fase che inizia con il bando e si conclude con l’approvazione della graduatoria definitiva, momento in cui l’amministrazione esaurisce il potere autoritativo.
La successiva fase dello scorrimento della graduatoria è stata qualificata come atto di gestione del rapporto di lavoro, espressione della capacità di diritto privato del datore di lavoro pubblico. Da ciò discende che la posizione del candidato utilmente collocato in graduatoria, che invochi lo scorrimento, è di diritto soggettivo all’assunzione, non di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui la cognizione della domanda di scorrimento appartiene al giudice ordinario, salvo che la pretesa sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
La Corte ha quindi respinto la tesi del ricorrente, secondo cui l’oggetto del giudizio sarebbe la legittimità delle scelte di programmazione del fabbisogno di personale operate tramite il PIAO, e non il diritto all’assunzione. Ha affermato che il riparto di giurisdizione si appunta sulla causa petendi, ossia sulla natura della posizione giuridica azionata e sul concreto bene della vita perseguito, e non sul petitum formale o sui vizi di legittimità declinati in ricorso. Nel caso di specie, l’effettivo bene della vita anelato è pur sempre la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato mediante lo scorrimento della graduatoria, mentre le censure sulla programmazione costituiscono solo lo strumento argomentativo a supporto della domanda.
La sentenza ha concluso che, ove si prescindesse dal bene della vita dell’assunzione, si configurerebbe una situazione giuridica “adespota” o un interesse alla pura legittimità dell’azione amministrativa, tutelabile solo nei casi tipizzati di azione popolare, non ricorrenti nel caso di specie. Ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite avuto riguardo alla particolarità della questione.
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Nota della Redazione
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