Usi civici esproprio impugnazione tardiva variante dichiarazione pubblica utilità (TAR Trentino-Alto Adige n. 108 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di pubblica utilità e l’approvazione della variante al P.R.G. che localizza l’opera pubblica sono provvedimenti immediatamente e autonomamente lesivi della sfera giuridica dei proprietari dei beni gravati da uso civico e devono essere impugnati nei termini di decadenza. Il ricorso avverso il decreto di esproprio non consente di dedurre per la prima volta censure relative ad atti presupposti divenuti inoppugnabili, operando in tal caso un effetto di invalidazione derivata sugli atti successivi della medesima sequenza espropriativa. La piena conoscenza rilevante ai fini del dies a quo si identifica con la percezione dell’esistenza dell’atto e della sua attitudine lesiva, non richiedendo la conoscenza integrale del provvedimento e delle sue motivazioni.

Il Fatto

Quattro Amministrazioni Separate di Beni di Uso Civico impugnavano davanti al TAR Trentino-Alto Adige la delibera della Giunta comunale che approvava in linea tecnica il progetto di fattibilità per l’ampliamento di una strada a servizio di un nuovo Data Center, la presupposta delibera consiliare che dichiarava la pubblica utilità dell’opera, il verbale della conferenza di servizi, la delibera di approvazione della variante al P.R.G. e la comunicazione di deposito del progetto.

Con tre successivi ricorsi per motivi aggiunti le ricorrenti censuravano poi l’approvazione del progetto esecutivo, la determinazione di avvio della procedura negoziata, il provvedimento provinciale autorizzativo del piano degli espropri e, infine, la determinazione che autorizzava l’esecuzione dei lavori e l’occupazione anticipata dei terreni gravati da uso civico. È intervenuta ad adiuvandum l’Associazione provinciale delle ASUC.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare l’intervento dell’Associazione, dichiarandolo inammissibile. Nel processo amministrativo è ammesso solo l’intervento adesivo dipendente, mentre quello del cointeressato è consentito a condizione che costui non sia decaduto dall’esercizio dell’azione: diversamente si eluderebbe il termine per impugnare. L’Associazione ha per sua stessa ammissione un interesse diretto e immediato e non ha impugnato tempestivamente gli atti.

Il ricorso principale è dichiarato inammissibile sotto un primo profilo perché qualificabile come ricorso collettivo: emerge un conflitto, anche solo potenziale, tra la posizione delle ricorrenti e quella di una delle ASUC, che aveva chiesto l’inserimento nel progetto di un nuovo tratto di viabilità.

Un secondo profilo riguarda la posizione di una delle ASUC in relazione ad alcune particelle intestate alla frazione ma prive, nel foglio degli aggravi, dell’annotazione di assoggettamento alla legge n. 1766/1927. Difetta l’identità di situazione sostanziale e processuale rispetto alle altre ricorrenti, con conseguente impossibilità di verificare l’omogeneità delle posizioni e la fondatezza della domanda.

Il terzo e decisivo profilo è la tardività dell’impugnazione. La delibera consiliare che dichiara la pubblica utilità, pubblicata ed assistita da notificazione dell’avviso di deposito del progetto, era immediatamente lesiva e andava impugnata nei termini. Il Collegio richiama i principi della giurisprudenza amministrativa sull’atto presupposto e sull’invalidazione derivata, osservando che l’onere di diligenza delle ASUC era senz’altro ragionevole, avendo esse partecipato a tutto l’iter amministrativo. Analoga tardività è ravvisata rispetto all’approvazione della variante al P.R.G., che localizzava le aree da espropriare.

L’inammissibilità del ricorso principale travolge anche i ricorsi per motivi aggiunti, avendo ad oggetto atti avvinti da nesso di presupposizione-consequenzialità con quelli non impugnati. Il Collegio dà comunque evidenza del difetto di fondatezza nel merito: non è posta in dubbio la partecipazione delle ASUC al procedimento; la non assoluta inespropriabilità dei beni gravati da uso civico, con il limite della compatibilità, deriva dall’art. 4, comma 1 bis, d.P.R. n. 327/2001; e l’art. 18, comma 5, L.P. n. 6/2005 va letto nel senso che la condizione soggettiva dell’ente promotore pubblico è di per sé sufficiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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