L’accesso è negato se il documento non esiste (TAR Liguria n. 901 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, l’onere di provare l’esistenza dei documenti rispetto ai quali si chiede l’accesso grava sulla parte che agisce in giudizio. Ove l’amministrazione eccepisca l’inesistenza dei documenti, assume la formale responsabilità di dichiarare e comprovare, al di là di ogni ragionevole dubbio, se le categorie di atti richiesti, ivi compresi documenti ad essi assimilabili, siano presenti o meno nei propri archivi cartacei o digitali, nonché se detenga documenti di tipologia diversa ma recanti i dati di interesse del richiedente. La mancata esibizione non è illegittima quando l’amministrazione dimostri che, al momento della richiesta, i documenti non erano nella sua disponibilità e che la successiva acquisizione sia stata tempestivamente comunicata all’interessato.
Il Fatto
In seguito ad un evento franoso che ha interessato la S.S. 1 “Via Aurelia”, il cui tratto è situato a valle del fondo di proprietà dei ricorrenti, l’amministrazione stradale contestava loro la violazione dell’art. 31 c.d.s. e li diffidava alla messa in sicurezza dell’area, provvedimenti poi impugnati dinanzi al Tribunale. A sostegno delle proprie difese, i ricorrenti presentavano un’istanza di accesso ai documenti amministrativi volta ad ottenere la documentazione tecnica relativa all’evento, agli accertamenti svolti e alla titolarità delle aree. L’amministrazione forniva un riscontro parziale, esibendo alcuni documenti ma dichiarando di non disporre degli altri.
La Motivazione della Corte
Il Tar premette che, per costante orientamento giurisprudenziale, l’onere di provare l’esistenza dei documenti oggetto dell’istanza grava sul richiedente. Tuttavia, nel caso in cui l’amministrazione eccepisca l’inesistenza, è suo dovere assumere la formale responsabilità di dichiarare e comprovare, al di là di ogni ragionevole dubbio, se le categorie di atti richiesti siano presenti o meno nei propri archivi, ivi compresi eventuali documenti assimilabili o di diversa tipologia ma contenenti i dati di interesse (Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2022, n. 7896).
Applicando tale principio, il Collegio rileva che l’amministrazione aveva fornito un riscontro puntuale e circostanziato: per gli accertamenti relativi all’evento franoso aveva precisato che gli stessi erano stati condotti dai Vigili del Fuoco, mentre il proprio personale aveva svolto soltanto una verifica catastale; per la documentazione relativa a presunti atti di esproprio o a lavori di sistemazione della scarpata aveva dichiarato di non disporne, specificando che avrebbe effettuato una ricerca più approfondita.
Il Tribunale ritiene che le affermazioni dell’amministrazione non siano state inficiate da elementi contrari forniti dai ricorrenti e che, al momento dell’evasione dell’istanza, l’amministrazione non disponesse di documenti ulteriori rispetto a quelli esibiti. Quanto agli accertamenti dei Vigili del Fuoco, il Collegio osserva che il rapporto di intervento non era nella disponibilità dell’amministrazione al momento del riscontro, come dimostrato dalla successiva acquisizione dello stesso in data 24 marzo 2026, e che tale circostanza era stata comunicata all’interessato con spirito collaborativo.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è respinto in quanto infondato, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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