Ordinanze contingibili, illegittimo il limite di orario agli esercizi commerciali (TAR Toscana n. 1710 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 sono atti extra ordinem, in rapporto di frizione con il principio di legalità di cui all’art. 97 Cost. e con i corollari di tipicità e tassatività. La loro adozione presuppone una situazione imprevedibile ed eccezionale, non fronteggiabile con i mezzi ordinari, e impone il rispetto del principio di proporzionalità, con il minor sacrificio possibile dell’interesse privato. Il Sindaco non può servirsi dello strumento eccezionale per disciplinare in modo sostanzialmente stabile gli orari degli esercizi commerciali, quando il degrado è preesistente e noto e la materia è regolabile con apposito regolamento comunale. Il termine di durata del provvedimento deve correlarsi al permanere dello stato di necessità.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di un esercizio commerciale di vendita di generi alimentari situato nel centro urbano, in una zona limitrofa alla stazione ferroviaria. Con ordinanza sindacale n. 2 del 23 gennaio 2025, adottata ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, il Sindaco aveva disposto la chiusura entro le ore 21,00 di ogni giorno della settimana, per 120 giorni, degli esercizi di vicinato del settore alimentare ubicati nelle vie circostanti la stazione, tra cui quella del ricorrente. La misura era motivata dai numerosi episodi di degrado e microcriminalità della zona.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, deducendo la carenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, l’illegittimità della successione di ordinanze di identico contenuto e l’eccessiva durata. Ha inoltre prospettato questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 5, ove interpretato nel senso di consentire catene di ordinanze, riservandosi l’azione risarcitoria. La domanda cautelare è stata respinta. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse e, poi, la sopravvenuta carenza di interesse per la cessazione degli effetti dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità iniziale: il ricorrente, titolare di un’attività i cui orari erano stati limitati, aveva interesse all’annullamento. Rileva tuttavia il sopravvenuto difetto di interesse, essendo l’ordinanza cessata di produrre effetti nel maggio 2025. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Poiché il ricorrente ha esplicitato, nelle forme e nei termini dell’art. 73 c.p.a., l’interesse risarcitorio, il Tribunale applica la regola dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2022: è sufficiente dichiarare l’interesse a fini risarcitori e il giudice deve limitarsi ad accertare la legittimità dell’atto, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell’azione di annullamento.
Nel merito, il provvedimento viola il principio di proporzionalità. Il Comune utilizza da anni ordinanze extra ordinem per fronteggiare un degrado endemico, comprimendo la libertà di iniziativa economica di alcuni operatori e non di altri, senza aver accertato l’efficacia degli strumenti usati e senza aver implementato i mezzi ordinari di contenimento. Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia del 2024, che aveva già ritenuto illegittima la misura analoga per carattere sproporzionato e discriminatorio.
Il Tribunale censura anche il termine di 120 giorni, privo di correlazione causale con il degrado: la durata di un provvedimento temporaneo ed eccezionale deve essere circoscritta al permanere dello stato di necessità e al tempo strettamente necessario per attivare gli strumenti ordinari.
Infine, difettano i presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente. Gli orari di apertura degli esercizi commerciali dovrebbero essere disciplinati con l’apposito regolamento comunale, strumento ordinario che esclude la contingibilità. La situazione di degrado, affrontata di anno in anno con atti extra ordinem, non ha carattere di imprevedibilità ed eccezionalità. Il Tribunale accerta dunque l’illegittimità dell’ordinanza n. 2 del 23 gennaio 2025, condannando il Comune alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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