Notifica a mezzo p.e.c. prima del processo tributario telematico è inesistente (Cass. civ. Sez. V n. 18424 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso introduttivo del giudizio tributario eseguita a mezzo p.e.c. in data anteriore all’entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento è inesistente e non produce alcun effetto. L’inesistenza della notifica non è configurabile come nullità sanabile, con la conseguenza che non opera alcuna sanatoria ex tunc ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. per effetto della costituzione dell’amministrazione convenuta. Il principio di specialità del processo tributario impedisce di applicare la disciplina processualcivilistica sulla conservazione degli atti alla notifica eseguita con modalità non ancora introdotte nell’ordinamento processuale tributario regionale. Il vizio originario è insanabile e la notifica non può produrre effetti, con conseguente inammissibilità del ricorso di primo grado.

Il Fatto

Il contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale avverso un’intimazione di pagamento emessa dalla società di riscossione per un importo complessivo di euro 72.264,38, relativo a numerose cartelle di pagamento notificate e rimaste insolute. Al giudizio parteciparono anche l’ente camerale, il Comune e l’Agenzia delle Entrate, che eccepì l’inammissibilità del ricorso perché notificato a mezzo p.e.c. il 18 novembre 2015, prima dell’introduzione del processo telematico tributario in Liguria, avvenuta il 15 novembre dell’anno successivo.

La CTP rigettò nel merito il ricorso del contribuente. La CTR, in accoglimento dell’appello incidentale dell’Agenzia, dichiarò l’inesistenza del ricorso introduttivo per il vizio originario e insanabile della notifica. Il contribuente ricorse per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta l’unico motivo di ricorso incentrato sulla dedotta sanatoria del vizio di notifica in conseguenza della costituzione delle parti convenute, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., e sul principio di conservazione degli atti.

Il motivo è ritenuto infondato. Il Collegio richiama il principio di specialità del processo tributario (Cass. n. 15109 del 2018), in forza del quale è inesistente la notifica a mezzo p.e.c. eseguita prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento, nella specie la Liguria, ove esso è entrato in vigore il 15 novembre 2016 (Cass. n. 19638 del 2019).

Il principio è costantemente affermato dalla Corte e recentemente ribadito (Cass. n. 15776 del 2023). L’inesistenza della notifica comporta che non è configurabile alcuna sanatoria ex tunc ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. per effetto della costituzione dell’amministrazione convenuta.

Alla luce della tempistica esposta — notifica eseguita il 18/11/2015, ben prima dell’introduzione nella regione Liguria del processo tributario telematico — la CTR ha correttamente dichiarato l’inesistenza della notifica del ricorso di primo grado. Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti con ciascuna parte controricorrente; nulla è statuito verso le intimate. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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