Opposizione alla stima: vietata la riduzione “in peius” senza domanda riconvenzionale dell’espropriante (Cass. civ. Sez. I n. 5407 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio di opposizione alla stima dell’indennità non ha carattere impugnatorio, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto, volto all’accertamento del quantum effettivamente dovuto, sicché il giudice procede in piena autonomia rispetto alle determinazioni amministrative. Tali principi vanno tuttavia coordinati con quello della domanda: in presenza di una stima definitiva, il giudizio di opposizione può concludersi con una statuizione più favorevole all’opponente, ma non può determinare un importo minore, a meno che l’espropriante, ove convenuto, non proponga domanda riconvenzionale, azionando una contro-pretesa che va oltre il mero rigetto della domanda principale. Ne consegue la violazione dei principi della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ove il giudice riduca l’indennità in assenza di una domanda in tal senso.
Il Fatto
Un Comune conveniva in giudizio, davanti alla Corte d’Appello, la società proprietaria dei terreni espropriati, proponendo opposizione alle stime definitive rese dalla Commissione provinciale. L’ente espropriante chiedeva dichiararsi congrue le indennità di espropriazione e di occupazione già determinate in via provvisoria con le proprie ordinanze, e prive di valenza giuridica le determinazioni della Commissione.
La società si costituiva, resisteva e proponeva opposizione riconvenzionale per la rettifica in aumento delle stime. Esperita la c.t.u., con sentenza non definitiva la corte qualificava i terreni come non edificabili. Con la successiva sentenza definitiva la corte accoglieva l’opposizione del Comune e rideterminava l’indennità in misura inferiore a quella provvisoria. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il secondo motivo la violazione dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Motivazione della Corte
Il secondo motivo veicola un error in procedendo, la cui disamina precede logicamente quella del primo motivo, formalmente proposto come questione di giurisdizione ma sostanzialmente denunciante un difetto di potere. La Corte ne afferma la fondatezza, con assorbimento del primo motivo.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, in materia di espropriazione, l’opposizione alla stima introduce un giudizio sul rapporto e non un controllo dell’atto amministrativo, con valutazione piena del quantum dovuto. Tuttavia precisa che tali principi vanno coordinati con quello della domanda: di fronte a una stima definitiva, l’opposizione può concludersi con una statuizione più favorevole all’opponente, ma non con un importo minore, salvo che l’espropriante, convenuto, proponga domanda riconvenzionale. Richiama in tal senso Cass. n. 4388 del 2006, Cass. n. 716 del 2011 e Cass. ord. n. 24355 del 2022.
Nel caso concreto, il Comune aveva chiesto affermarsi congrua l’indennità provvisoria, pari a complessivi euro 346.005,58. La corte territoriale, determinando l’indennità di espropriazione e di occupazione in un totale di euro 283.571,33, la quantificava in misura minore, quindi in peius per l’espropriata, senza alcuna domanda riconvenzionale dell’ente.
Non rileva, per la Corte, quanto il Comune ha dedotto in comparsa conclusionale: le comparse conclusionali illustrano le ragioni di domande ed eccezioni già proposte e non possono introdurne di nuove che amplino il thema decidendum (richiamate Cass. n. 5478 del 2006 e Cass. n. 13165 del 2004).
Il terzo e il quarto motivo, connessi e relativi alla mancata valorizzazione delle utilizzazioni intermedie dei terreni, sono dichiarati inammissibili: censurano un giudizio di fatto non rivedibile in sede di legittimità (richiamate Cass. ord. n. 29404 del 2017 e Cass. ord. n. 19989 del 2021) e difettano di specificità e autosufficienza. Il quinto motivo, in punto di spese, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
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