Motivazione apparente su demansionamento e differenze retributive dopo il 2015 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23567 del 19.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di motivazione apparente, con conseguente nullità della sentenza, il provvedimento che, pur graficamente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito. Il vizio ricorre quando il giudice di merito omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il convincimento, oppure li indica senza un’approfondita disamina logica e giuridica, esaurendo la motivazione in formule stereotipate prive di concreti riferimenti alla vicenda lavorativa. È affetta da tale nullità la sentenza d’appello che, una volta confermato il diritto del lavoratore al superiore inquadramento contrattuale, non spiega per quali ragioni non riconosca le ulteriori differenze retributive per il periodo successivo, né argomenta in modo da consentire il sindacato sull’iter logico seguito per negare il risarcimento del danno da demansionamento. L’anomalia motivazionale costituisce error in procedendo rilevante ex art. 111, sesto comma, Cost. e giustifica la cassazione con rinvio.

Il Fatto

Il lavoratore aveva ottenuto dal giudice di primo grado il riconoscimento del superiore inquadramento al livello VI del contratto collettivo applicabile e la condanna della società datrice al pagamento delle relative differenze retributive, calcolate nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale. Era stata invece respinta la domanda di accertamento del demansionamento e il connesso risarcimento del danno: dal dicembre 2014 il ricorrente era stato adibito a mansioni inferiori di operatore di call center, con periodi di inattività.

La Corte d’Appello di Roma ha respinto l’impugnazione del lavoratore, confermando la pronuncia di primo grado quanto alla insussistenza della dequalificazione e alla carenza di specifica allegazione del pregiudizio. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, articolati in via principale e subordinata; la società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato congiuntamente i motivi che denunciavano, sotto vari profili, la nullità della motivazione impugnata, reputando fondati il primo, il secondo e il quarto, con assorbimento degli altri in quanto proposti in via subordinata. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014, secondo cui l’anomalia motivazionale che implica violazione di legge costituzionalmente rilevante integra un error in procedendo e comporta la nullità della sentenza nei casi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

La Corte ha poi richiamato ulteriori arresti: Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e n. 16599 del 2016, per cui la motivazione è apparente quando consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito; Cass. n. 9105 del 2017 e Cass. n. 20921 del 2019, sull’omessa disamina logica e giuridica degli elementi; Cass. n. 13248 del 2020, sulla mancata attingimento della soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.

Applicando tali principi, il Collegio ha ravvisato il vizio radicale nella sentenza impugnata. La Corte territoriale non ha spiegato ragioni comprensibili per cui, una volta confermato che il lavoratore aveva conseguito il diritto al superiore inquadramento nel livello VI sin dal 2010 con riconoscimento delle relative differenze retributive, non abbia accolto il motivo di appello relativo alle ulteriori differenze retributive per il periodo successivo al giugno 2015.

Né, ha aggiunto la Corte, la motivazione argomenta in modo da consentire il necessario sindacato sull’iter logico seguito per negare il risarcimento del danno in ragione di un demansionamento che andava rapportato all’inquadramento di VI livello cui il lavoratore aveva diritto. Il giudice di merito ha fatto ricorso a formule stereotipate e prive di concreti riferimenti alla vicenda lavorativa e professionale del ricorrente. Il ricorso è stato quindi accolto quanto ai motivi esaminati, con assorbimento degli altri, cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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