Uso aziendale e clausola di salvaguardia nel CCNL secondo la Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20564 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell’uso aziendale, fonte sociale equiparabile, per efficacia sui rapporti individuali, al contratto collettivo aziendale. La clausola contrattuale collettiva che consente trattamenti di miglior favore mediante accordi locali comprende anche l’uso aziendale, con la conseguenza che il giudice di merito non può ritenerlo irrilevante per il solo fatto che non sia stato stipulato un accordo formale. La restituzione dell’indebito ex art. 2033 c.c. presuppone l’accertamento della natura dell’ente datore di lavoro e della disciplina applicabile al rapporto; una volta accertato l’uso aziendale, la configurabilità dell’indebito è esclusa in radice.

Il Fatto

Un consorzio farmaceutico ha agito in giudizio per ottenere la restituzione, ai sensi dell’art. 2033 c.c., dell’indennità tecnico-professionale erogata a due farmaciste collaboratrici nel periodo dal 2007 al 2010. Il datore assumeva di aver corrisposto l’emolumento per errore, poiché la previsione contrattuale lo riservava al personale già in servizio alla data del 16.06.2000, condizione non ricorrente per le lavoratrici.

Le dipendenti si costituivano e proponevano domanda riconvenzionale per l’accertamento del diritto a percepire l’indennità anche per i periodi successivi al 2010. Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva quella riconvenzionale. La Corte d’Appello, in riforma, accoglieva la domanda restitutoria e rigettava le riconvenzionali, qualificando il consorzio come ente pubblico tenuto alla ripetizione quale atto dovuto. Le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo e il terzo motivo sono esaminati congiuntamente per connessione e accolti per quanto di ragione. La Corte territoriale aveva escluso la sussistenza di un accordo locale idoneo a integrare il trattamento di miglior favore previsto dall’art. 3 CCNL 2007/2010, ritenendo implicitamente irrilevante l’uso aziendale dedotto dalle ricorrenti. La Suprema Corte censura questo passaggio: la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti costituisce uso aziendale, fonte sociale diretta a un’uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori.

Secondo il consolidato indirizzo richiamato — Cass. n. 31204/2021, Cass. n. 17481/2009, Sez. Un. n. 26107/2007 — l’uso aziendale opera sul piano dei singoli rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne deriva che la clausola di salvaguardia contrattuale va interpretata come comprensiva anche dell’uso aziendale, senza necessità di un formale accordo locale.

La Corte di merito ha inoltre dato per scontata la natura pubblica del consorzio senza affrontare il tema della sua connotazione economica o non economica. Il profilo è decisivo, poiché la domanda restitutoria si fonda su una disciplina dell’indennità contenuta in un CCNL di natura privatistica, estraneo alle fonti regolatrici del pubblico impiego delineate dal d.lgs. n. 165/2001. Se il datore fosse un ente privato o un ente pubblico economico, i rapporti di lavoro sarebbero assoggettati alla disciplina privatistica, con piena configurabilità dell’uso aziendale quale fonte sociale di pari livello rispetto all’accordo collettivo aziendale.

La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, per il necessario accertamento dell’esatta natura del consorzio e della rilevanza del comportamento datoriale quale uso aziendale. Il secondo motivo, relativo alla tardività dell’eccezione sulla natura pubblica, è dichiarato assorbito. Il quarto motivo, sulla natura doverosa della ripetizione ex art. 2033 c.c., resta assorbito: l’accertamento della natura dell’ente è prodromico alle valutazioni sull’indebito, sempre che non si ravvisi un uso aziendale, che escluderebbe in radice la configurabilità dell’indebito. Assorbito anche il quinto motivo sul termine di prescrizione.

Nota della Redazione

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