Uso aziendale di non assorbimento del superminimo e disdetta datoriale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12473 del 11.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il superminimo individuale è di regola assorbibile nei successivi miglioramenti retributivi previsti dalla disciplina collettiva, salvo che le parti gli attribuiscano la natura di compenso speciale collegato a particolari meriti o a una maggiore onerosità delle mansioni. La naturale assorbibilità può essere esclusa anche da un uso aziendale, che appartiene alle fonti sociali e opera come un contratto collettivo aziendale. L’uso aziendale di non assorbimento non vincola però il datore di lavoro sine die: è ammessa la sua disdetta unilaterale, purché essa sia giustificata da un sostanziale mutamento delle circostanze e formalizzata con dichiarazione diretta alla collettività dei lavoratori.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, dipendenti a tempo indeterminato di una società di telecomunicazioni, lamentano la illegittima riduzione dei rispettivi superminimi individuali assorbibili a decorrere dal gennaio 2018, in compensazione con gli aumenti dei minimi tabellari e con l’Elemento Retributivo Separato previsto da un accordo di programma per il rinnovo del contratto collettivo di settore.
Il giudice di primo grado accoglie la domanda e condanna la società alla ricostituzione della voce retributiva e alla restituzione delle somme assorbite. La Corte d’appello, in accoglimento dell’appello della società, respinge la domanda degli altri lavoratori. Questi propongono ricorso per cassazione con quattro motivi; la società resiste e propone ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui il superminimo, cioè l’eccedenza rispetto ai minimi tabellari pattuita individualmente, è normalmente soggetto al principio dell’assorbimento, salvo diversa disposizione collettiva o attribuzione di natura speciale al compenso. Tuttavia la naturale assorbibilità può venir meno per effetto di una diversa pattuizione o di un uso aziendale, che opera sul piano dei singoli rapporti come un contratto collettivo aziendale.
La Corte di merito aveva ritenuto che l’uso aziendale di non assorbimento non implicasse la perpetuità del vincolo, sicché la società ben poteva, a fronte dei nuovi aumenti salariali, disporre nuovamente dell’assorbimento contrattualmente pattuito, senza necessità di una specifica previsione o di un espresso recesso.
Il Collegio ritiene condivisibile l’affermazione di principio secondo cui l’uso aziendale di non assorbibilità non può vincolare il datore di lavoro sine die, richiamando quanto statuito in tema di contratto collettivo senza termine predeterminato di efficacia: il recesso unilaterale è causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, per evitare la perpetuità del vincolo.
Tale possibilità, però, non può tradursi in una sottrazione arbitraria al vincolo. La disdetta deve essere esercitata in conformità al principio di correttezza e buona fede e in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale dell’uso. Deve quindi essere giustificata da un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze e formalizzata mediante dichiarazione diretta alla collettività dei lavoratori, che espliciti le ragioni del recesso, per esigenze di trasparenza e controllo.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Afferma che per la configurazione dell’uso aziendale è sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata del comportamento favorevole del datore, senza rilievo dell’elemento volontaristico. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Nota della Redazione
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