Legittimazione dell’investitore a impugnare le delibere dell’assemblea del fondo (Cass. civ. Sez. I n. 12474 del 11.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fondi comuni di investimento, sussiste la legittimazione degli investitori a impugnare le deliberazioni prese dall’assemblea degli investitori, alle condizioni previste dagli artt. 2377 e 2379 cod. civ. o a quelle speciali eventualmente previste dal regolamento di funzionamento del fondo medesimo. Il fondo comune di investimento, pur privo di autonoma soggettività giuridica e configurato come patrimonio separato della società di gestione, si dota per legge di un organo collegiale speciale – l’assemblea degli investitori – cui il TUF attribuisce competenze obbligatorie e inderogabili. La legittimazione ad agire del quotista si misura sulla sola qualità di investitore, detentore di quote al momento della convocazione, restando estranea al giudizio di legittimità ogni valutazione sulla fondatezza della domanda. Escludere tale legittimazione renderebbe la delibera assembleare non impugnabile per alcun motivo, in contrasto con l’art. 24 Cost.

Il Fatto

Un investitore, sottoscrittore di quote di un fondo chiuso d’investimento immobiliare, ha impugnato due deliberazioni dell’assemblea degli investitori: la prima di modifica del regolamento del fondo, con abbassamento del quorum deliberativo per il cambio del gestore e nomina del nuovo gestore; la seconda di ulteriori modifiche al regolamento, con nuove condizioni di investimento, proroga della durata, modifica del compenso del gestore e nuove competenze degli organi interni.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda per difetto di legittimazione del quotista; la Corte di appello ha confermato, ravvisando nel quotista un semplice cliente della società di gestione, legittimato al più a una tutela obbligatoria risarcitoria. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, dei quali rilevano i primi due.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’inquadramento del fondo: esso è privo di autonoma soggettività giuridica e costituisce patrimonio separato della società di gestione del risparmio, secondo l’indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite civili con la sentenza n. 16605 del 2010 e ribadito dalla successiva pronuncia n. 12062 del 2019. Le diverse tesi dottrinali – comunione, soggetto non personificato, proprietà-ufficio – sono state superate.

Il sistema normativo di riferimento è il TUF, che definisce gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i fondi comuni, e che agli artt. 36 e 37 TUF pone la cornice: la gestione compete alla SGR, mentre il regolamento del fondo deve essere approvato dalla Banca d’Italia quanto a completezza e compatibilità con i criteri generali.

Da qui la Corte ricava che il diritto partecipativo degli investitori si attua per legge mediante l’assemblea, organo speciale obbligatorio la cui competenza inderogabile è la sostituzione del gestore; per i fondi non riservati il regolamento può attribuire all’assemblea ulteriori materie, purché approvato dall’organo di vigilanza.

Il rinvio contenuto nel regolamento alle norme del codice civile, per quanto non espressamente disciplinato, è pertanto ampio e comprende la disciplina dell’impugnazione delle deliberazioni assembleari. La Corte richiama il modello dell’assemblea degli obbligazionisti, espressamente soggetta agli artt. 2377 e 2379 cod. civ. per effetto dell’art. 2416 cod. civ., e il precedente di questa Sezione n. 1635 del 2025 in tema di legittimazione speciale del socio-investitore.

Erra dunque la Corte territoriale nel limitare il rinvio alle sole modalità di convocazione e ai poteri del presidente e vicepresidente. La legittimazione del quotista si fonda sulla sola titolarità di quote al momento della convocazione: privarlo del rimedio demolitorio significherebbe creare una delibera assembleare non impugnabile per alcun motivo, in contrasto con l’art. 24 Cost. I motivi terzo, quarto e quinto sono dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché le argomentazioni di merito sono state svolte ad abundantiam dopo la declinatoria in rito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che regolerà anche le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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