Uso selettivo della nullità del contratto-quadro e onere di allegazione della banca (Cass. civ. Sez. I n. 4281 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di intermediazione finanziaria, quando le singole operazioni di investimento sono eseguite senza la stipulazione del contratto-quadro previsto dall’art. 23 d.lgs. n. 58/1998, all’investitore che chiede la nullità di alcune soltanto di esse non sono opponibili né l’eccezione di dolo generale fondata sull’uso selettivo della nullità, né la sanatoria del negozio nullo per rinuncia o convalida, prospettabili solo in presenza di un contratto-quadro formalmente esistente. L’eccezione di buona fede diretta a paralizzare gli effetti restitutori dell’azione selettiva di nullità richiede una specifica allegazione degli effetti giuridici che si intendono collegare al fatto, non essendo sufficiente la mera produzione documentale. Le cedole riscosse dall’investitore non costituiscono oggetto dell’indebito né frutti civili, ma operano soltanto come limite quantitativo all’efficace esperimento della domanda restitutoria.
Il Fatto
Un investitore conveniva in giudizio una banca per sentir dichiarare la nullità del contratto d’intermediazione finanziaria e degli ordini di acquisto di alcuni titoli, per difetto di forma scritta, con condanna dell’intermediario alla restituzione delle somme. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la banca al pagamento di una somma superiore ai settecentomila euro.
La Corte d’appello rigettava il gravame dell’intermediario. Rilevava che la banca non aveva censurato il capo sulla nullità contrattuale, ormai coperto da giudicato interno, e che l’eccezione di buona fede opposta all’uso selettivo della nullità difettava di allegazione, non avendo la banca dimostrato che il rendimento conseguito dal cliente fosse superiore alle perdite. La banca ricorreva in cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla violazione del giudicato interno e dell’art. 23 d.lgs. n. 58/1998, e li dichiara inammissibili. Le censure non colgono la ratio decidendi: la Corte territoriale ha preso atto del giudicato sulla nullità del contratto-quadro per difetto di forma e ha richiamato solo come principio di diritto la tesi dell’inesistenza, senza fondare su di essa lo scrutinio dell’eccezione.
Il principio richiamato è quello secondo cui, in assenza del contratto-quadro, all’investitore che agisce selettivamente non sono opponibili l’eccezione di dolo generale né la sanatoria del negozio nullo, prospettabili solo in relazione a un contratto-quadro formalmente esistente (Cass. n. 10116/2018; Cass. n. 8395/2016). L’eccezione è stata però disattesa per una diversa ragione, ossia il difetto di allegazione.
Il terzo motivo è inammissibile per analoga ragione. La Corte territoriale non ha posto un limite quantitativo alla possibilità di eccepire la nullità selettiva, ma ha rilevato che la banca non aveva allegato alcun elemento idoneo a comprovare gli elementi costitutivi dell’eccezione. Nella specie le cedole riscosse non vengono in rilievo come oggetto dell’indebito né come frutti civili ex artt. 820 e 2033 cod. civ., ma solo come limite quantitativo della pretesa restitutoria (Cass. n. 10505/2020).
Il quarto motivo è infondato. Richiamando le Sezioni Unite n. 28314/2019, la Corte ribadisce che l’eccezione di buona fede richiede una specifica allegazione: non basta dedurre il fatto con la produzione documentale, ma occorre opporre l’effetto giuridico che si intende collegare al fatto. Il secondo comma dell’art. 2697 cod. civ. e l’art. 112 cod. proc. civ. esigono un’attività di rilevazione dell’efficacia giuridica del fatto, secondo il passaggio motivazionale di Cass. Sez. U. n. 11799/2017 ripreso da Cass. n. 459/2021. La doglianza sulla mancata ammissione della c.t.u. è inammissibile perché tende a ribaltare l’interpretazione fattuale della Corte d’appello.
Anche il quinto motivo è inammissibile: l’apparenza di motivazione è denunciata raffrontando la sentenza con le risultanze processuali e non con il suo interno tenore, con difetto di specificità sul fatto costitutivo della domanda riconvenzionale. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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