Decadenza triennale per ricalcolo pensione decorre dall’entrata in vigore della legge (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8516 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza triennale introdotto dall’art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, con riguardo alle azioni aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, trova applicazione anche alle prestazioni già liquidate e alle fattispecie di ricalcolo del trattamento pensionistico. La nuova disciplina si applica alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine è fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa. È escluso ogni effetto retroattivo che faccia decorrere il termine prima dell’entrata in vigore della legge che lo ha istituito. L’applicazione della decadenza resta circoscritta ai soli ratei pregressi oltre il triennio, non all’intera pretesa del privato.

Il Fatto

L’INPS impugna la sentenza n. 190/2018 della Corte d’appello di Perugia, che aveva respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Terni. Quel giudice aveva accolto il ricorso del pensionato volto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, escludendo la decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639/1970.

L’Istituto propone un unico motivo di ricorso, illustrato da memoria. Il pensionato resiste con controricorso, prendendo atto della giurisprudenza di legittimità sopravvenuta che ritiene applicabile il termine decadenziale con decorrenza dall’entrata in vigore della legge e per i ratei maturati nel triennio anteriore al deposito del ricorso; in via subordinata chiede la cassazione con decisione nel merito.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la portata applicativa del termine di decadenza introdotto dall’art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, rispetto ai ricalcoli pensionistici di prestazioni già liquidate. L’INPS deduce la violazione dell’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 e dell’art. 252 disp. att. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello escluso l’applicazione del termine triennale sul presupposto che la pensione avesse decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della novella.

La Corte ritiene il motivo fondato. Richiamando la propria giurisprudenza — Cass. n. 13451/2024, n. 13436/2024, n. 11943/2024, con i precedenti ivi citati, ex multis Cass. n. 123/2022, n. 17430/2021, n. 28416/2020, n. 3580/2019, n. 29754/2019, n. 16661/2018 — afferma che il termine in esame si applica anche alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione.

Il Collegio ribadisce i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 15352/2015. La questione, di diritto transitorio, attiene all’incidenza su una situazione ancora pendente della legge sopravvenuta che ha introdotto ex novo un termine di decadenza. Si è escluso che la nuova previsione possa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termine prima dell’entrata in vigore della legge che lo ha istituito. Ove una modifica normativa introduca un termine prima non previsto, la nuova disciplina si applica alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza è fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica.

Tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore e l’interesse del privato a non vedersi addebitare un comportamento inerte non imputabile. L’applicazione della decadenza ai soli ratei pregressi oltre il triennio, e non all’intera pretesa, attua un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l’obiettivo decorso del tempo. La tesi opposta produrrebbe una pensione decurtata in modo contra legem, con effetto ablativo del diritto alle differenze e incidenza su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta.

Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati. La sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, perché esamini la fattispecie alla luce dei principi esposti e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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