Figlio naturale può interrompere l’usucapione dei beni ereditari (Cass. civ. Sez. II n. 8519 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge vigente al tempo di apertura della successione, ha il potere di interrompere l’usucapione dei beni ereditari senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione. Ai fini dell’idoneità dell’atto interruttivo del possesso ad usucapionem non occorre l’avvenuto acquisto della qualità di erede, essendo sufficiente l’interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, che sussiste già dalla morte del genitore. All’ipotesi di alienazione a titolo gratuito di beni ereditari da parte del possessore è applicabile l’art. 2038 cod. civ., con conseguente azione dell’erede vero nei limiti dell’arricchimento del terzo acquirente. I coniugi coniugati prima dell’entrata in vigore della legge 19 maggio 1975 n. 151 che, con convenzione ex art. 228, secondo comma, includano nella comunione beni personali ricevuti per successione da un erede apparente, pongono in essere un atto comunque valido, qualificabile come comunione convenzionale e a titolo gratuito nei rapporti con l’erede vero.
Il Fatto
Un soggetto, dopo aver ottenuto nel 2012 l’accertamento giudiziale della propria qualità di figlio naturale di un de cuius deceduto nel 1948, conveniva in giudizio gli eredi dell’erede testamentario istituito dal genitore per far valere la revocazione del testamento per sopravvenienza di figli e l’apertura della successione legittima. In sede di rinvio la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2991/2021, riconosceva i presupposti della revocazione e la proprietà dei beni ereditari in capo all’attore, negando rilevanza all’inerzia protratta e all’usucapione invocata dai convenuti.
In parallelo, definito il giudizio sulle ulteriori domande di restituzione dei prezzi e dei canoni, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1416/2023, confermava il rigetto delle domande restitutorie fondate sull’art. 535, comma 2, cod. civ. e sull’arricchimento senza causa. Contro entrambe le pronunce proponevano ricorso per cassazione gli eredi delle parti, con ricorsi riuniti.
La Motivazione della Corte
La Corte riunisce i ricorsi e affronta anzitutto la questione relativa all’usucapione dei beni ereditari. Rileva che il precedente Cass. n. 14917 del 2012, posto a fondamento della decisione impugnata, sovrappone erroneamente il diritto di accettare l’eredità — divenuto attuale solo dopo la dichiarazione giudiziale — con il potere di compiere atti giudiziali interruttivi dei diritti ereditari. Il Cass. n. 2326 del 1990 aveva già tenuto separati i due piani: il figlio naturale, pur non ancora legittimato alla petizione ereditaria, può compiere atti conservativi idonei a interrompere il possesso ad usucapionem, come l’art. 460 cod. civ. consente prima dell’accettazione.
Nella specie il figlio era già annoverato tra i successibili ex lege dalla disciplina vigente al tempo dell’apertura della successione, sicché nessun impedimento giuridico gli precludeva l’esercizio di atti interruttivi. L’imprescrittibilità dell’azione di dichiarazione di paternità non equivale a rinuncia ai diritti successori, ma non consente nemmeno all’erede di recuperare l’intero patrimonio ereditario: egli conserva i diritti reali non legittimamente acquistati da terzi e i diritti di credito non estinti. L’ignoranza del proprio status, se non dolosamente occultato, è ostacolo di mero fatto, irrilevante ex art. 2935 cod. civ.
Quanto alla seconda causa, la Corte qualifica i fratelli convenuti come eredi legittimi dell’erede testamentario vero dell’erede apparente: essi non possono invocare la tutela dell’art. 534, commi 2 e 3, cod. civ. né dell’art. 2652 n. 7 cod. civ. La convenzione matrimoniale ex art. 228 legge n. 151 del 1975 con cui il coniuge aveva incluso in comunione beni personali ricevuti per successione è valida quale comunione convenzionale ex art. 210 cod. civ., ma integra atto a titolo gratuito. Trova quindi applicazione l’art. 2038 cod. civ., con azione dell’erede vero verso il terzo acquirente nei limiti dell’arricchimento, senza necessità di prova di un vantaggio personale degli eredi.
La Corte accoglie il terzo motivo del primo ricorso, con assorbimento del secondo; accoglie nei sensi di cui in motivazione i primi tre motivi del ricorso principale della seconda causa, dichiara inammissibili il quarto e i primi quattro motivi del ricorso incidentale, assorbiti i quinti. Cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
Nota della Redazione
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