Occupazione sine titulo di immobile comunale e danno da perdita di godimento (Cass. civ. Sez. III n. 252 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione senza titolo di immobile da parte di un terzo, il danno da perdita del godimento non è in re ipsa. Il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno emergente è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo; non è risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, reintegrabile con la sola tutela reale. Il fatto costitutivo del lucro cessante è lo specifico pregiudizio consistente nell’impossibilità di concedere il bene verso un corrispettivo superiore al canone di mercato o di venderlo a prezzo più conveniente. Entrambe le voci devono essere allegate e provate, anche mediante presunzioni o nozioni di comune esperienza. L’illecito aquiliano non è configurabile quando manca una conseguenza dannosa risarcibile, come nel caso in cui la perdita dei canoni corrisponda all’esborso che il proprietario avrebbe comunque dovuto sostenere in base alla legge.
Il Fatto
Un Comune convenne in giudizio il Ministero della Giustizia davanti al Tribunale, chiedendo il rilascio di un appartamento di proprietà comunale occupato senza titolo da una struttura informatica dell’amministrazione statale, oltre al risarcimento del danno per il mancato godimento e alle spese di utenze e oneri condominiali. La concessione deliberata dalla Giunta municipale non era mai stata seguita dall’atto di concessione; la delibera era stata poi revocata e l’invito al rilascio non era stato ottemperato.
Il Tribunale accolse in parte le domande, condannando il Ministero al rilascio e al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, rigettando invece la domanda sulle utenze e sugli oneri condominiali. La Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’impugnazione principale, rigettò la sola domanda risarcitoria, confermando la condanna al rilascio. Il Comune ricorre per cassazione con sei motivi; il Ministero resiste, eccepisce il difetto di giurisdizione e propone ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione, essendosi formato il giudicato sull’implicita statuizione affermativa del giudice di primo grado, non impugnata con l’appello.
Quanto alla legge n. 392 del 1941, la Corte ne ricostruisce l’impianto: il riferimento alle sedi degli uffici giudiziari espressamente elencati riguardava solo l’onere per il primo stabilimento (art. 1, primo comma, n. 1), mentre le spese ordinarie, comprese le pigioni e i servizi accessori, gravavano sul Comune per tutti i locali ad uso di qualsivoglia ufficio giudiziario del suo territorio (art. 1, primo comma, n. 2). Il carattere generale della previsione è confermato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 190 del 2014, che ha trasferito dal Comune al Ministero le spese obbligatorie a decorrere dal 1° settembre 2015. Non essendo controverso che il CISIA rientri nella nozione di uffici giudiziari, non è censurabile il rilievo che il danno da illecita detenzione corrispondeva a una perdita che il Comune avrebbe comunque dovuto sopportare.
Sul secondo motivo, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 33645 del 2022: il danno da occupazione senza titolo non è in re ipsa, ma richiede l’allegazione e la prova della concreta possibilità di godimento perduta e dello specifico pregiudizio. La condanna al rilascio presuppone la violazione dell’ordine formale, non la sussistenza di un illecito aquiliano: questo si integra solo in presenza di una conseguenza dannosa risarcibile, nella specie esclusa. Le voci ulteriormente dedotte sono ipotetiche e alternative.
Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili per difetto di specificità, poiché rivolgono a un provvedimento giurisdizionale censure proprie di atti amministrativi o legislativi. Il quinto motivo è assorbito. Il motivo sulle utenze è infondato, avendo l’amministrazione contestato anche in fatto la sussistenza degli esborsi.
Il ricorso incidentale del Ministero è rigettato: la legge n. 392 del 1941 era fonte dell’obbligazione di pagamento delle spese, non titolo di legittimazione all’uso dell’immobile, che richiedeva un distinto rapporto negoziale o pubblicistico. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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