Inammissibili i motivi nuovi per mancata riproduzione degli atti di merito (Cass. civ. Sez. III n. 17723 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione che si fondi su atti e documenti del giudizio di merito senza riprodurli nel ricorso ovvero, se riprodotti, senza fornire le indicazioni necessarie alla loro individuazione nella sequenza processuale, alla loro collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte e alla loro acquisizione in sede di legittimità. La precisazione assertiva ai sensi dell’art. 183, quinto comma, cod. proc. civ. consente la rettifica della domanda, non l’aggiunta di ragioni creditorie ulteriori a quelle originarie, pena l’inammissibilità della domanda nuova. Qualora il giudice di merito si sia spogliato della potestas iudicandi con una statuizione di inammissibilità, le argomentazioni sul merito svolte ad abundantiam non sono impugnabili per difetto di interesse. L’appello incidentale proposto oltre il termine dell’art. 343 cod. proc. civ. è inammissibile, ancorché non siano decorsi i termini ordinari di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società attiva nel settore della telefonia aveva stipulato con due compagnie assicurative, poi confluite in un unico gruppo, una lettera d’intenti per abbinare prodotti assicurativi ai servizi telefonici offerti alla propria clientela. La distribuzione delle polizze era stata affidata a una società terza, designata dalla stessa ricorrente. La società ha lamentato disservizi e condotte abusive, convenendo in giudizio sia il distributore sia la compagnia per ottenere la risoluzione del rapporto e il risarcimento del danno.
Il Tribunale ha respinto le domande verso la compagnia, accogliendo solo in parte quelle verso il distributore. La Corte d’appello ha confermato, rilevando l’inammissibile mutamento della domanda e, nel merito, la reciproca autonomia dei rapporti negoziali. La società ricorre per cassazione con tre motivi; il distributore propone ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
I motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati. La ricorrente non riporta il tenore dell’atto di citazione originario, sicché le censure risultano aspecifiche, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Deve ritenersi inammissibile il motivo fondato su atti del giudizio di merito quando il ricorrente si limiti a richiamarli senza riprodurli, ovvero senza indicarne la collocazione nel fascicolo e la sequenza di acquisizione.
Nel merito delle censure, la ricorrente non illustra in quali termini avrebbe domandato sin dal principio la responsabilità diretta della compagnia. La Corte territoriale ha correttamente escluso che la precisazione assertiva potesse estendersi a capi aggiuntivi, non sostitutivi di quelli originari ma a essi addizionati. Le censure ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. sono inoltre inibite dalla doppia decisione conforme di merito, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.
Vi è poi una ragione di inammissibilità logicamente prioritaria e assorbente. Una volta ritenuta la domanda preclusa, ogni altra ragione decisoria espressa sul merito deve considerarsi assente, perché il giudice di merito si era già spogliato della potestas iudicandi. La parte soccombente non ha onere né interesse a impugnare la motivazione svolta ad abundantiam. Tale rilievo assorbe anche il secondo motivo, relativo all’interpretazione dei contratti, ove le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta in sentenza.
Il ricorso incidentale è infondato. L’impugnazione della sentenza comporta che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale entro il termine dell’art. 343 cod. proc. civ. Il termine per l’appello incidentale va calcolato a ritroso, con esclusione del giorno dell’udienza di comparizione e con computo del ventesimo giorno anteriore. Il deposito oltre tale termine ne determina l’inammissibilità, a nulla rilevando che non sia ancora spirato il termine ordinario di impugnazione. La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese tra ricorrente principale e incidentale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.