Sindacato limitato al vizio di legge su usucapione e unione possesso (Cass. civ. Sez. II n. 30450 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di usucapione di bene immobile, il giudice di merito che, sulla base delle risultanze istruttorie, accerta l’unione del possesso del dante causa al proprio ex art. 1146 cod. civ. compie un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. Il vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, poiché l’erronea ricognizione della fattispecie concreta resta estranea all’esatta interpretazione della norma. La motivazione apparente ricorre solo quando il giudice ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento, non quando la ricostruzione sia semplicemente contestata con una lettura alternativa del compendio probatorio.
Il Fatto
I ricorrenti, quali eredi del dante causa, hanno convenuto in giudizio la società acquirente del fondo, assumendo che una porzione di terreno fosse detenuta sine titolo e chiedendone la rivendica. La società si è difesa invocando l’usucapione del fondo, con unione del proprio possesso a quello dei venditori.
Il giudice di prime cure ha respinto la domanda attorea e accolto quella riconvenzionale di usucapione. La Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione, confermando la ricostruzione dei titoli di provenienza e l’accertamento del possesso ultraventennale. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto escluso l’incompatibilità del consigliere delegato che aveva formulato la proposta di definizione accelerata, rilevando che tale proposta non assume funzione decisoria né valore di pronuncia definitiva, così che il relativo componente può far parte del collegio e persino essere nominato relatore.
Nel merito, i primi cinque motivi sono stati trattati congiuntamente perché afferenti alla valutazione delle prove. La Corte ha richiamato la distinzione consolidata tra violazione e falsa applicazione di legge, precisando che l’erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa è esterna all’interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito.
I ricorrenti, secondo la Corte, mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione della quaestio facti e un riesame del materiale probatorio, per ottenere una decisione conforme alle proprie aspettative: si tenta così la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito.
Quanto al dedotto vizio di motivazione apparente, la Corte ha escluso che la sentenza impugnata presenti tale difetto, risultando idonea a integrare il minimo costituzionale e a dare atto dell’iter logico-argomentativo seguito per pervenire alla decisione.
Anche il sesto e il settimo motivo sono stati respinti, ribadendosi che la contestazione dell’animus possidendi e della valutazione della prova testimoniale si risolve in censure meritali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., per essere il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, con condanna a una somma in favore della controricorrente e di un’ulteriore in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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