Sanità penitenziaria, anzianità di servizio e fasce economiche nel transito al SSN (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26449 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di passaggio delle funzioni sanitarie penitenziarie al Servizio sanitario nazionale, il riconoscimento integrale del servizio prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche impone di valorizzare l’anzianità di servizio nell’applicazione degli istituti legali e contrattuali che ad essa facciano riferimento, ma non comporta l’attribuzione automatica di una fascia economica superiore nell’inquadramento presso il comparto sanitario. L’art. 3, comma 2, del DPCM 1° aprile 2008 assicura il principio di irriducibilità della retribuzione, garantito dall’assegno ad personam, lasciando fuori la fascia retributiva, che nel comparto Sanità non è conseguibile per il mero decorso del tempo, ma richiede procedure selettive e meritocratiche. Non è quindi invocabile la progressione economica orizzontale come effetto automatico dell’anzianità maturata nel settore di provenienza.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero della giustizia nel ruolo sanitario con la qualifica di infermiere professionale, era transitato ai ruoli del Servizio sanitario nazionale presso l’azienda sanitaria locale competente a far data dal 1° ottobre 2008, in forza del d.lgs. n. 230/1999 e del DPCM 1° aprile 2008.
Lamentando l’illegittimità del proprio inquadramento nella categoria D, livello economico D2, rivendicava il riconoscimento della categoria D, livello D5, e le corrispondenti differenze retributive. Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Napoli, in riforma, l’aveva respinta. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione della legge n. 244/2007, dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2112 cod. civ., del DPCM e del CCNL di comparto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro normativo che ha disciplinato il trasferimento delle funzioni sanitarie penitenziarie al Servizio sanitario nazionale. La legge n. 244/2007, nel dare completa attuazione al riordino, ha conferito alla normazione delegata ampia facoltà di regolare il passaggio del personale, con il solo limite di definire in sede di contrattazione collettiva le forme e le procedure, anche mediante apposite tabelle di equivalenza.
Il DPCM 1° aprile 2008, all’art. 3, comma 2, ha previsto che il personale venga inquadrato nelle corrispondenti categorie e profili sulla base della tabella allegata, determinando la fascia di confluenza tenendo conto del maturato economico e attribuendo un assegno ad personam ove l’importo non corrisponda alle fasce della categoria di inquadramento. Tale meccanismo realizza un principio di irriducibilità della retribuzione.
Secondo la Corte, il riconoscimento integrale del servizio prestato non implica l’attribuzione automatica di fasce economiche. L’anzianità viene in rilievo per la conservazione degli istituti che ad essa si collegano — la retribuzione individuale di anzianità, ad esempio — senza incidere sulla fascia economica. Nel comparto Sanità, alla data del passaggio, la progressione economica orizzontale non era conseguibile per il mero decorso del tempo, ma richiedeva specifici meccanismi selettivi e meritocratici, come previsto dall’art. 35 del CCNL 1998/2001.
La Corte richiama la giurisprudenza unionale — la sentenza della Corte di Giustizia 6 settembre 2011, causa C 108-10, Scattolon — e il proprio orientamento (Cass. n. 7698 del 2018): la direttiva mira a evitare che i lavoratori trasferiti siano collocati in posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento, non a consentire un miglioramento delle condizioni retributive. Il ricorrente è stato quindi correttamente inquadrato in base al maturato economico (cfr. anche Cass. n. 9096 del 2020). Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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