Usura consumata con controllo di polizia e dichiarazioni della persona offesa (Cass. pen. Sez. II n. 37800 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia affetta da manifeste contraddizioni o si fondi su mere congetture. Le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici di merito, possono anche da sole sostenere il giudizio di condanna, non applicandosi ad esse le regole dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., purché la verifica di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca sia più penetrante e rigorosa. Il delitto di estorsione è consumato, e non tentato, quando la vittima consegna la somma sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria che subito dopo arresta il responsabile, integrando tale condotta una modalità di reazione della persona offesa che non elimina lo stato di costrizione. Risponde inoltre di estorsione, e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, chi, anziché denunciare il presunto autore di un furto, ne richieda con minacce la restituzione.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, parzialmente riformando la decisione di primo grado, aveva confermato la responsabilità di un imputato per i reati di usura, estorsione e lesioni personali in danno della persona offesa, nonché la responsabilità del secondo imputato per il solo reato di lesioni personali, con assoluzione dalle restanti imputazioni e condanna generica al risarcimento del danno verso le parti civili.
Entrambi gli imputati ricorrono per cassazione con distinti atti. Il primo censura il giudizio di responsabilità per usura sotto il profilo dell’attendibilità della vittima e della natura del prestito, contesta la qualificazione del fatto come estorsione e lamenta il travisamento della prova quanto alle lesioni personali. Il secondo deduce di essersi limitato ad accompagnare il coimputato, senza partecipare alla colluttazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili per genericità dei motivi e, comunque, per manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo, i giudici di merito avevano attribuito attendibilità al resoconto della vittima sulla base di riscontri esterni che il ricorso trascura, tra cui le lesioni personali riportate in seguito all’aggressione subita per costringerla al pagamento del debito e la consegna controllata della somma usuraria.
La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, non censurabile in legittimità, salvo motivazione affetta da manifeste contraddizioni o fondata su mere congetture, richiamando Sez. IV n. 10153 del 2020. Le dichiarazioni della persona offesa, quand’anche non assistite da riscontri esterni, possono da sole sostenere la condanna, non applicandosi ad esse l’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., come affermato dalle Sezioni Unite n. 41461 del 2012, previa verifica più rigorosa della credibilità.
Sul secondo motivo, la consumazione del reato di usura è stata collegata non alla originaria pattuizione, ma alla consegna della somma ulteriore richiesta alla vittima e avvenuta sotto il controllo delle forze dell’ordine. La somma corrispondeva a una pretesa usuraria sopravvenuta rispetto all’originario patto di restituzione, ormai onorato.
Quanto all’estorsione, il ricorso è generico nella parte in cui non richiama la diretta partecipazione del ricorrente, attraverso le minacce telefoniche alla vittima, circostanza idonea a sostanziare il suo pieno concorso. La Corte ribadisce il principio secondo cui il reato è consumato, e non tentato, quando la somma venga consegnata sotto il controllo della polizia giudiziaria che subito dopo arresta il responsabile, richiamando Sez. II n. 12675 del 2018 e Sezioni Unite n. 19 del 1999. La qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni è esclusa dal principio che vede configurabile la estorsione in capo a chi, anziché denunciare il presunto autore di un furto, ne richieda con minacce la restituzione.
Quanto alle lesioni personali, il motivo è manifestamente infondato: alle dichiarazioni della persona offesa si affiancano il referto medico e l’intercettazione concomitante al fatto. Per il secondo imputato, la Corte esclude il contegno meramente passivo, avendo costui accompagnato il correo sul luogo, tentato di costringere la vittima a salire in auto e insultatala. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le spese processuali e il versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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