Bancarotta fraudolenta documentale e motivazione apparente (Cass. pen. Sez. 5 n. 24784/2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza di condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di occultamento o distruzione di documenti contabili deve essere sorretta da una valutazione critica e argomentata degli elementi probatori, non potendo risolversi in affermazioni apodittiche circa la riferibilità della condotta all’imputato e la sussistenza del dolo specifico. È viziata da motivazione apparente la pronuncia che, in presenza di specifiche deduzioni difensive sulla diversa imputabilità della condotta al coimputato (amministratore di diritto) e sulla mancanza di prova della disponibilità dei documenti in capo all’amministratore di fatto, si limiti ad asserire genericamente la ravvisabilità del dolo, senza distinguere le posizioni dei diversi imputati.
Il Fatto
Un imputato, amministratore di fatto di una società poi fallita, veniva condannato in primo grado per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, rideterminava il trattamento sanzionatorio ma confermava la responsabilità per tutti i reati. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, che la Corte territoriale aveva omesso di valutare le deduzioni difensive relative alla riconducibilità della condotta di occultamento delle scritture contabili al coimputato (amministratore di diritto) e non all’odierno ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la sentenza impugnata limitatamente ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale e di occultamento o distruzione di documenti contabili (capi 2 e 3), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Nel resto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Quanto ai primi due motivi di ricorso (sulla qualifica di amministratore di fatto e sulla bancarotta patrimoniale), la Corte li ha dichiarati inammissibili, rilevando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione congrua e coerente, basata su elementi specifici (dichiarazioni dei dipendenti, disponibilità degli strumenti operativi e finanziari della società), e che le censure si limitavano a prospettare una diversa lettura del compendio probatorio, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della Corte territoriale.
La Corte ha invece ritenuto fondati il terzo e il quarto motivo, relativi alla bancarotta documentale e al reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Ha osservato che la Corte di appello aveva dedicato poche righe alla questione delle scritture contabili, senza affrontare le specifiche deduzioni difensive (secondo cui le scritture erano state ritirate dal coimputato Macrì, che le aveva poi smarrite) e senza distinguere le diverse posizioni dei due imputati. Quanto all’elemento soggettivo, la Corte territoriale si era limitata ad affermare in maniera meramente assertiva che il dolo era “certamente ravvisabile”. Tale motivazione è stata qualificata come apparente, in quanto basata su asserzioni apodittiche e priva di una valutazione critica e argomentata degli elementi addotti dalla difesa. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui la motivazione è apparente e, dunque, inesistente quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche (Sez. 5, n. 24862/2010, Mastrogiovanni; Sez. 3, n. 49168/2015, Santucci).
Implicazioni Pratiche
- Onere motivazionale sulla riferibilità della condotta: in tema di bancarotta fraudolenta documentale, il giudice di merito, in presenza di più imputati (amministratore di fatto e di diritto), deve motivare specificamente in ordine alla riconducibilità della condotta di occultamento delle scritture contabili a ciascuno di essi, non potendosi limitare a un’affermazione generica; la difesa deve insistere sulla distinzione delle posizioni e sulla prova della effettiva disponibilità dei documenti.
- Necessità di motivazione sul dolo specifico: la sussistenza del dolo specifico richiesto dall’art. 216, comma 1, n. 2, l. fall. (oggi artt. 322 e 323 c.c.i.i.) non può essere data per scontata, ma deve essere oggetto di motivazione che dia conto degli elementi dai quali desumere la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori; l’assenza di tale motivazione integra il vizio di motivazione apparente.
- Distinzione tra vizi di motivazione e rivalutazione del merito: in sede di legittimità, le censure che si limitano a prospettare una diversa lettura del compendio probatorio, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili; per essere ammissibile, il ricorso deve indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione, non limitarsi a una diversa valutazione dei fatti.
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