Revoca detenzione domiciliare sostitutiva per gravi violazioni convertita in carcere (Cass. pen. Sez. 7 n. 16122 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 66 legge n. 689/1981, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca. In tale evenienza, la parte residua della pena si converte nella pena detentiva sostituita oppure in altra pena sostitutiva più grave, secondo una scelta discrezionale del giudice. La revoca richiede una motivazione che dia conto della gravità della condotta inosservante, mentre la scelta tra conversione in pena detentiva e applicazione di una diversa misura sostitutiva può fondarsi sulla prognosi infausta circa il corretto rispetto delle prescrizioni, desumibile dall’inadempimento già accertato. È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre alla motivazione del giudice di merito mere considerazioni alternative, prive di idonei argomenti d’infrazione.
Il Fatto
Il condannato proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Napoli aveva disposto la revoca della detenzione domiciliare sostitutiva, applicata in relazione a una condanna a quattro anni di reclusione. Il giudice di merito aveva fondato la revoca sulla trasgressione alle prescrizioni della misura, avendo il condannato violato gli obblighi a lui imposti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso, entrambi ritenuti infondati. Con il primo motivo, il ricorrente deduceva l’omessa motivazione in punto di gravità dei fatti che avevano condotto alla revoca della sanzione sostitutiva. Sul punto, la Corte ha rilevato la manifesta infondatezza della censura: il giudice specializzato aveva correttamente valorizzato la gravità della condotta inosservante, consistita nella guida di un ciclomotore privo di revisione e assicurazione, con numero di telaio verosimilmente alterato e in assenza di patente di guida.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava la mancata conversione della sanzione sostitutiva revocata in una misura alternativa più grave, piuttosto che nella pena detentiva. La Corte ha chiarito che l’art. 66 della legge n. 689/1981 attribuisce al giudice il potere discrezionale di stabilire se la parte residua della pena debba essere convertita nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave.
Nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza aveva correttamente disposto la conversione nella pena detentiva sostituita, escludendo la percorribilità di altre vie in ragione della prognosi infausta desunta dall’inadempimento accertato, che lasciava presagire il concreto pericolo di ulteriori e più gravi ricadute recidivanti. La motivazione, fondata su risultanze in atti e priva di incongruenze logiche, non era stata efficacemente contrastata dal ricorrente, che non aveva addotto argomenti capaci di inficiarne la tenuta.
In definitiva, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila, per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione, in linea con il principio espresso dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.