Usura a consumazione prolungata: prescrizione dall’ultimo pagamento (Cass. pen. Sez. II n. 34818 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di usura si configura come reato a consumazione prolungata, sicché i pagamenti compiuti in esecuzione del patto usurario non costituiscono un post factum non punibile, ma segnano il momento consumativo del reato. Da tale momento decorre il termine di prescrizione, da individuare secondo la disciplina vigente alla data di consumazione. Ne consegue che il giudice di merito, accertata la dazione di interessi usurari fino a epoca successiva alle modifiche introdotte dalla legge n. 251 del 2005, correttamente esclude la prescrizione applicando i termini previsti dagli artt. 157 e 161 cod. pen. come novellati. Il sindacato di legittimità resta nei limiti del controllo sulla tenuta logica della motivazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa la recidiva, rideterminava la pena per il reato di usura pluriaggravata, confermando la condanna del ricorrente. Questi proponeva ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la contraddittorietà della motivazione per asserito travisamento per omissione della prova e la violazione delle norme sulla prescrizione.
Il ricorrente sosteneva che talune dichiarazioni testimoniali consacrerebbero l’assenza di pagamenti nel 2006, con conseguente retrocessione della consumazione del reato al novembre 2005. Da ciò faceva discendere l’applicazione della disciplina prescrizionale più favorevole e la maturazione del termine il 26/10/2018.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la struttura della fattispecie. Il reato di usura è a schema duplice: si perfeziona con la sola accettazione della promessa di interessi o vantaggi usurari, oppure, ove la dazione sia intervenuta, con l’integrale adempimento dell’obbligazione usuraria. Viene richiamata sul punto Sez. II n. 23919 del 15.07.2020, che in applicazione di tale principio escluse la prescrizione in relazione a fatti con dazione di interessi protratta oltre le modifiche introdotte dalla legge n. 251 del 2005, e Sez. II n. 50397 del 21.11.2014.
Il Collegio richiama poi il diverso e concorrente principio della condotta frazionata: i pagamenti eseguiti in attuazione del patto non sono post factum non punibile e segnano il momento consumativo da cui computare la prescrizione. Sul punto sono citate Sez. II n. 35878 del 23.09.2020 e Sez. II n. 43322 del 19.06.2009.
Passando al caso concreto, la Corte rileva che il giudice di appello ha accertato l’effettivo pagamento degli interessi e ha collocato l’ultimo pagamento nel febbraio 2006, quando fu pagata la cambiale in scadenza a fine mese. La conclusione poggia su una pluralità di elementi: la lettura completa della deposizione resa da una persona offesa, nella quale si ribadiva il significato dell’annotazione relativa al pagamento della cambiale di fine gennaio e di quella di febbraio; e la conferma della seconda persona offesa, che riferì di avere pagato le prime due cambiali in scadenza.
Il ricorrente, osserva la Corte, non si confronta con tale pluralità di elementi e isola solo alcuni passaggi della deposizione. Tali passaggi lasciano emergere mere incertezze e imprecisioni del ricordo del testimone, inidonee a disarticolare l’argomentazione della sentenza impugnata. Il motivo è dunque manifestamente infondato.
Quanto alla prescrizione, la Corte conferma la correttezza del ragionamento del giudice di appello: il reato si è consumato nel febbraio 2006 e soggiace alla disciplina degli artt. 157 e 161 cod. pen. come modificati dalla legge n. 251 del 2005, con termine ordinario di quindici anni (dieci anni, pari al massimo edittale, aumentati della metà per le aggravanti a effetto speciale), aumentati di un quarto per gli atti interruttivi. Il termine massimo risulta così di diciotto anni e nove mesi; considerata la sospensione di 601 giorni, il reato non è prescritto e si prescriverebbe solo il 26/06/2026, e non il 26/06/2025 come indicato per mero errore materiale nella sentenza impugnata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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