Inammissibile il ricorso se la proposta ex art. 380-bis c.p.c. non è contestata (Cass. civ. Sez. 1 n. 12206 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione, a fronte di una proposta di definizione del giudizio dettagliatamente e puntualmente motivata, la parte che richieda la decisione non può limitarsi a ribadire genericamente le difese già spiegate o a contestare la proposta con affermazioni apodittiche. In tal caso, la Corte può legittimamente fare proprie le ragioni della proposta, senza aggiungere ulteriori elementi a sostegno dell’inammissibilità, e dichiarare il ricorso inammissibile. La decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. comporta l’applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di un’ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Due garanti, costituitisi fideiussori per le obbligazioni di due società, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per il saldo negativo dei conti correnti garantiti. A fondamento dell’opposizione disconoscevano formalmente le sottoscrizioni e deducevano la nullità delle garanzie per indeterminatezza dell’oggetto e per contrarietà all’art. 2 della legge n. 287/1990, oltre alla violazione dell’art. 1956 c.c. e l’insussistenza del credito.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte di appello confermava la decisione. Avverso la sentenza d’appello i fideiussori proponevano ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Consigliere delegato formulava una proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritenendo il ricorso palesemente inammissibile per la genericità e la sovrapposizione dei motivi, nonché per la mancata aggressione delle rationes decidendi della sentenza impugnata. I ricorrenti domandavano comunque la decisione, ma nelle memorie si limitavano a contestare in modo generico l’eccessivo formalismo della proposta, richiamando la tutela di garanzie costituzionali.
La Corte osserva che la proposta aveva evidenziato plurimi profili di inammissibilità: il primo motivo sovrapponeva censure eterogenee, senza confrontarsi con la motivazione d’appello; il secondo si soffermava sulla consulenza grafologica senza aggredire le ragioni della sentenza; il terzo invocava una decisione di legittimità che disattendeva la tesi dei ricorrenti e ignorava il tema dell’onere probatorio ex art. 1956 c.c.; il quarto richiamava giurisprudenza antecedente alle Sezioni Unite n. 41994 del 2021; il quinto non indicava le ragioni dell’inidoneità della documentazione prodotta dalla banca.
Quanto alla richiesta di decisione, i ricorrenti non avevano spiegato in concreto le ragioni del dissenso dalla proposta, limitandosi ad affermazioni apodittiche. La Corte richiama il principio secondo cui, in presenza di una proposta puntualmente motivata e di un’istanza che si riduca a ribadire le difese già spiegate, essa può fare proprie le conclusioni della proposta, evitando un inutile dispendio di risorse giudiziarie.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. La decisione conforme alla proposta comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., che codificano un’ipotesi di abuso del processo. Nel caso di specie, non ricorrono ragioni per discostarsi da tale previsione, essendo la proposta stata pienamente confermata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.