Usura moratoria e adeguamento al precedente delle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. I n. 14909 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione che censuri la sentenza di merito per il solo fatto di essersi conformata a un indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite, senza prospettare argomenti idonei a mutare l’orientamento della Corte. La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori: la loro mancata ricomprensione nel TEGM non preclude l’operatività dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, l. n. 108/1996, ove contengano la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Accertata l’usurarietà, trova applicazione l’art. 1815, comma 2, cod. civ., con la conseguenza che gli interessi moratori sono dovuti nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti, secondo l’art. 1224, comma 1, cod. civ.
Il Fatto
Un ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale, a sua volta sfavorevole all’opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per un credito derivante da un contratto di finanziamento.
La decisione di appello si fondava sull’accertata non usurarietà del finanziamento, con specifico riguardo agli interessi moratori. Il Consigliere delegato allo spoglio ha formulato una proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; il ricorrente ha chiesto la decisione della causa e ha depositato memoria.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1815, comma 2, cod. civ., 644, comma 4, cod. pen., art. 2, comma 4, l. n. 108/1996 e art. 2, comma 1, d.l. n. 394/2000, convertito con l. n. 24/2001, nonché degli artt. 70 e 101, comma 2, Cost., sostenendo che la sentenza impugnata si era conformata a un indirizzo giurisprudenziale ritenuto non condivisibile perché contrastante con le norme richiamate.
La Corte ha replicato che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., poiché il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutare tale orientamento.
Il principio di riferimento, espresso dalle Sezioni Unite n. 19597 del 2020, è che la disciplina antiusura sanziona la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto e si applica pertanto anche agli interessi moratori. La loro mancata inclusione nel TEGM non impedisce l’applicazione dei decreti ministeriali, ove contengano la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. In tal caso il tasso-soglia si determina incrementando il TEGM della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicando per il coefficiente in aumento e aggiungendo i punti percentuali di tolleranza previsti dal quarto comma dell’art. 2; se invece i decreti non indicano tale maggiorazione, la comparazione va effettuata tra il TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM rilevato.
Dall’accertamento dell’usurarietà deriva l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, cod. civ.: gli interessi moratori non sono dovuti nella misura pattuita, ma in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, ai sensi dell’art. 1224, comma 1, cod. civ. La Corte ha inoltre rilevato che l’enunciato è confermato dalla giurisprudenza successiva, richiamando Cass. n. 3930 del 2024 e Cass. n. 34437 del 2023.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. e dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., con condanna del ricorrente al pagamento di un’ulteriore somma in favore della controricorrente e di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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