Anatocismo bancario, reciprocità delle periodicità e nullità delle clausole ABI (Cass. civ. Sez. III n. 14706 del 31.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di anatocismo bancario, il requisito della reciprocità della capitalizzazione, prescritto dall’art. 120 TUB, è soddisfatto quando il contratto prevede una pari periodicità per gli interessi attivi e passivi, restando irrilevante che il conto non sia mai stato in attivo, poiché l’effetto dell’anatocismo in favore del correntista non si annulla per la minore rilevanza del tasso creditore. La nullità delle clausole contrattuali che riproducono lo schema ABI oggetto di intesa restrittiva non determina automaticamente la nullità dell’intero contratto di fideiussione, dovendo il giudice verificare, ai sensi dell’art. 1419 cod. civ., se il negozio sarebbe stato concluso senza la parte colpita da nullità. Il relativo onere probatorio grava sul contraente, ai sensi dell’art. 2967 cod. civ., e investe anche l’effettiva applicazione delle clausole. In tema di qualificazione giuridica del contratto, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei canoni di ermeneutica e della coerenza della motivazione, non potendosi tradurre in una diversa valutazione degli elementi di fatto.
Il Fatto
Due garanti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Treviso per il pagamento di una somma quale saldo di conto corrente intestato alla debitrice principale. Eccepivano l’incompetenza territoriale, l’incompletezza della documentazione prodotta dalla banca, la mancanza di forma scritta, la nullità delle commissioni e della capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’illecita applicazione dei giorni di valuta e la nullità delle garanzie fideiussorie.
Dopo l’ammissione della banca alla liquidazione coatta amministrativa, il credito veniva ceduto e più volte trasferito. Il Tribunale rigettava l’opposizione; la Corte d’appello di Venezia rigettava l’impugnazione. I garanti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 120 TUB e dell’art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, sostenendo che l’identità tra TAN e TAE rivelasse una capitalizzazione solo a debito del correntista, in contrasto con il regime di reciprocità. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo: i ricorrenti non riproducevano il testo della clausola di capitalizzazione né indicavano il numero del rapporto, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., e non si confrontavano con l’argomentazione della sentenza impugnata.
La Corte territoriale aveva accertato l’esistenza di una pari periodicità, attiva e passiva, quale unico elemento rilevante. Tale conclusione è coerente con l’orientamento secondo cui la reciprocità non viene meno per la diversità dei tassi, perché l’effetto dell’anatocismo in favore del cliente non si annulla per la minore rilevanza del tasso creditore, dipendendo l’asimmetria dall’incremento dell’indebitamento (Cass. n. 11014 del 2024).
Con il secondo motivo i ricorrenti denunziavano la violazione della legge n. 287 del 1990 e la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI. Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non avendo i ricorrenti trascritto le clausole fideiussorie per evidenziarne la sovrapponibilità all’intesa restrittiva. La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021: la nullità di singole clausole non travolge l’intero contratto, occorrendo applicare l’art. 1419 cod. civ. e verificare se il negozio sarebbe stato concluso senza la parte nulla. L’onere della prova, ai sensi dell’art. 2967 cod. civ., grava sul contraente, sia quanto alla conformità allo schema ABI sia quanto all’estensione degli effetti, coinvolgendo anche l’effettiva applicazione delle clausole.
Con il terzo motivo i ricorrenti censuravano l’interpretazione contrattuale relativa alla qualificazione delle fideiussioni come contratti autonomi di garanzia. Il motivo è infondato. Il sindacato di legittimità non investe il risultato interpretativo in sé, ma solo il rispetto dei canoni di ermeneutica e la coerenza della motivazione (Cass. Sez. III n. 2465 del 2015; Cass. Sez. I n. 29111 del 2017). La Corte territoriale ha valorizzato la clausola di pagamento a prima richiesta e le clausole n. 8 e n. 11, incompatibili con l’accessorietà propria della fideiussione. Il ricorso è rigettato e i ricorrenti sono condannati alle spese.
Nota della Redazione
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