Usura e prescrizione: l’affidamento va provato, non presunto (Cass. civ. Sez. I n. 31780 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ripetizione di indebito per addebiti su conto corrente, la decorrenza della prescrizione decennale da ciascuna rimessa, quale pagamento solutorio, presuppone l’accertamento dell’esistenza di un’apertura di credito. Ove il giudice di merito abbia escluso, con valutazione di fatto, la prova dell’affidamento per il periodo anteriore alla stipula del contratto di apertura di credito, tale accertamento è insindacabile in cassazione e non può essere superato invocando la valenza probatoria degli estratti conto. La verifica del superamento del tasso soglia va operata sul tasso effettivo del rapporto, non su quello astrattamente riferibile a un diverso contratto non pattuito per il periodo considerato. L’omessa ammissione della CTU non integra vizio deducibile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., rientrando in un potere discrezionale del giudice del merito.
Il Fatto
Una correntista, titolare di impresa, ha convenuto in giudizio la banca chiedendo la ripetizione dell’indebito oggettivo in relazione a un rapporto di conto corrente, deducendo la nullità contrattuale e la necessità di depurare il rapporto da interessi non pattuiti, anatocistici e usurari, oltre che da spese indebite tra cui la commissione di massimo scoperto. La banca ha eccepito la prescrizione.
Il Tribunale ha respinto l’istanza di consulenza tecnica e, accolta l’eccezione di prescrizione con riferimento alla commissione, ha rigettato la domanda nel resto. In appello la corte territoriale ha rideterminato il saldo a debito in relazione agli addebiti della commissione, rigettando l’impugnazione per il resto e confermando la decorrenza della prescrizione da ciascun pagamento anteriore al decennio. La correntista ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava l’esclusione dell’usura originaria, sostenendo che, in assenza di uno specifico tasso pattuito per l’apertura di credito, andasse applicato il tasso previsto per tale tipologia di finanziamento, superiore al tasso soglia vigente al momento della conclusione del contratto. Il secondo motivo contestava l’accertamento sulla mancata prova dell’affidamento in conto corrente e la conseguente dichiarazione di irripetibilità degli addebiti eseguiti nel periodo anteriore.
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, dichiarandoli inammissibili. Entrambi si scontrano con l’accertamento in fatto del giudice di appello, secondo cui nessuno dei contratti e degli atti indicati dall’appellante dimostrava l’esistenza di un affidamento fino al 24 marzo 2011, data di stipula dell’apertura di credito. La corte territoriale aveva ritenuto che i pagamenti precedenti avessero natura solutoria e che la prescrizione decorresse da ciascun singolo pagamento.
Tale accertamento produce un duplice effetto. Da un lato incide sulla decorrenza della prescrizione decennale da ogni rimessa; dall’altro esclude che il contratto di conto corrente potesse essere raffrontato con un tasso soglia diverso da quello proprio del rapporto, risultando il tasso contrattuale non superiore al tasso soglia e non essendo stati applicati interessi di mora. La Corte ha richiamato la difesa della banca secondo cui il raffronto andrebbe operato con lo scoperto del primo trimestre dall’apertura.
Il terzo motivo, che denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo per la mancata ammissione della CTU econometrica, è stato parimenti dichiarato inammissibile. Opera il principio della doppia conforme, non avendo il ricorrente illustrato in che termini le ragioni di fatto dei due gradi differissero. Inoltre, l’ammissione della consulenza rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, non tenuto a disporla neppure su esplicita richiesta di parte.
Il quarto motivo, relativo alla regolamentazione delle spese, è stato respinto perché il giudice di appello ha applicato il principio della soccombenza, sia pure parziale, che non opera soltanto in caso di parte interamente vittoriosa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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