Ammortamento alla francese e tasso soglia: motivi inammissibili in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 394 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti bancari e superamento del tasso soglia, il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, censuri l’accertamento in fatto del giudice di merito è inammissibile. Il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. deve indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, espressamente richiamate; non può demandare alla Corte una ricerca esplorativa della norma violata. È inammissibile la censura che contesti la verifica del superamento del tasso soglia, la sommatoria tra interessi moratori e corrispettivi ovvero il meccanismo anatocistico, risolvendosi in una rivalutazione dei fatti riservata al giudice di merito. In tema di mutuo a tasso fisso con rimborso rateale regolato da piano di ammortamento alla francese standardizzato, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto non è causa di nullità parziale del contratto.
Il Fatto
Un fideiussore di una società aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il pagamento di poco più di cinquantanovemila euro in relazione a un contratto di finanziamento, per un importo complessivo di centotrentamila euro.
L’opponente deduceva che nel contratto erano stati pattuiti interessi corrispettivi e di mora usurari, che il tasso era stato computato con il sistema di ammortamento alla francese e che erano stati conteggiati interessi anatocistici, chiedendo la nullità delle pattuizioni ex art. 1815 c.c. e la rideterminazione del saldo. Il Tribunale e, in secondo grado, la Corte d’appello di Genova avevano respinto le domande. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile nel suo complesso. Quanto al primo motivo, la doglianza non individua alcuna affermazione della decisione impugnata contraria al corretto governo delle norme, ma censura l’accertamento in fatto del giudice di merito sull’insussistenza in concreto del superamento del tasso soglia. Il motivo oscilla tra argomentazioni in diritto e la denuncia di quello che, ove sussistente, sarebbe un mero errore di calcolo, non deducibile in legittimità.
Identica conclusione vale per il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per la loro correlazione. La censura non rispetta il canone dell’art. 360, n. 3, c.p.c., che a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 4, c.p.c. impone di dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastino con le norme regolatrici. Il ricorrente omette di confrontarsi con le affermazioni della Corte territoriale, peraltro conformi agli orientamenti della Corte, e deduce in modo apodittico una indebita sommatoria di interessi moratori e corrispettivi, così censurando inammissibilmente il contrario accertamento in fatto.
La Corte ribadisce che è inammissibile il ricorso che, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, non introducendo il ricorso per cassazione un terzo grado di giudizio. Richiama al riguardo Sezioni Unite n. 34476 del 2019, Sezioni Unite n. 23745 del 2020 e Sezioni Unite n. 7931 del 2013.
Il quarto motivo è inammissibile perché la decisione impugnata è pienamente conforme al principio espresso dalle Sezioni Unite n. 15130 del 2024: nel mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale regolato da ammortamento alla francese standardizzato, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto non comporta nullità parziale per indeterminatezza dell’oggetto né violazione della normativa sulla trasparenza. La censura, inoltre, si risolve in una prolungata esposizione di formule di matematica finanziaria senza dedurre l’effettiva produzione concreta del risultato anatocistico, profilo rimesso al giudice di merito.
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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