Distribuzione utili extracontabili e onere di provare la pendenza della causa pregiudiziale (Cass. civ. Sez. V n. 7111 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento, nei confronti del socio di una società di capitali a base ristretta, di presunta distribuzione di utili extracontabili, l’accertamento tributario relativo alla società costituisce antecedente logico-giuridico di quello riferito al socio, con la conseguenza che il giudice del processo sul maggior reddito imputato al socio sospende il giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., o adotta i provvedimenti di cui all’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. quando l’accertamento societario sia divenuto definitivo. Non ricorre, però, un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Il socio che deduca l’omessa sospensione deve allegare e provare l’attualità dell’interesse, dimostrando che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente; in difetto, il motivo è inammissibile.

Il Fatto

La contribuente è socia unica e amministratrice di una società a responsabilità limitata unipersonale, titolare di una struttura balneare operante nei soli mesi estivi. Per l’anno d’imposta 2007 l’Ufficio, all’esito di una verifica sui conti correnti, ha emesso a carico della società un avviso di accertamento e, successivamente, un atto impositivo nei confronti della contribuente per presunta distribuzione di utili extracontabili, giustificata dalla ristretta base sociale.

La contribuente ha contestato la ripresa sostenendo che i versamenti sul conto societario costituivano aumento di capitale o apporti infruttiferi, estranei all’attività d’impresa, e offrendo prova documentale della provenienza dei fondi. Ha chiesto la riunione dei procedimenti, l’integrazione del contraddittorio con la società o la sospensione del proprio giudizio. Entrambi i gradi di merito hanno dato ragione all’Erario; la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio consolidato secondo cui l’accertamento dei ricavi non contabilizzati di una società di capitali a base ristretta è antecedente logico-giuridico dell’accertamento in capo ai soci, in ragione del vincolo di partecipazione e dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano. Da ciò deriva la sospensione del giudizio del socio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ma non un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

Nel caso concreto il giudizio relativo all’avviso emesso verso la società si era però già concluso nel 2017, con rigetto del ricorso della società. Il ricorrente che invochi la mancata applicazione della sospensione deve quindi manifestare l’attualità dell’interesse, dimostrando che la causa pregiudicante sia ancora pendente e presumibilmente tale fino all’accoglimento del ricorso. In difetto, manca la prova dell’interesse concreto e attuale all’impugnazione.

Su questa base il primo motivo è dichiarato inammissibile per quanto di ragione: nessun giudice può disporre la sospensione in attesa della definizione di una causa non più in corso. Anche il secondo e il terzo motivo — relativi all’omesso esame di fatti decisivi e alla violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. — sono inammissibili, perché concernono l’attività della società, già oggetto del giudizio definito e coperto dagli effetti del giudicato.

Quanto alla doglianza sulle spese, la Corte richiama il criterio unitario della soccombenza, riferito all’esito finale della lite e non frazionabile secondo le singole fasi: solo la parte interamente vittoriosa non può essere condannata. Il sindacato di legittimità resta limitato alla verifica del rispetto di tale principio. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della contribuente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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