Utili non dichiarati nella ristretta base azionaria: presunzione non superata (Cass. civ. Sez. V n. 16733 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il socio di una società a ristretta base azionaria non supera la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili allegando la negligenza del professionista incaricato della tenuta della contabilità, né un generico disinteresse per la gestione sociale. Ciò che rileva è l’allegazione e la prova dell’estraneità alla vita sociale, al controllo e all’informazione, oppure della mancata distribuzione o del reimpiego degli utili. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il giudice di merito abbia valutato la documentazione, giudicandola inidonea, né è necessario che la sentenza richiami analiticamente ogni elemento probatorio acquisito.
Il Fatto
La contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, con cui erano state recuperate a tassazione somme non dichiarate, costituite da utili accertati in capo a una s.r.l. di cui era socia al 50 %, a loro volta non dichiarati dalla società.
La CTP respingeva il ricorso, non ritenendo superabile la presunzione di pieno controllo del socio mediante l’allegazione della negligenza del professionista incaricato della contabilità. La CTR del Lazio confermava la decisione con sentenza n. 5473/16/21, depositata il 01.12.2021. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo; l’Agenzia resisteva con controricorso e la ricorrente depositava memorie illustrative.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso si fondava su due elementi: il verbale dell’assemblea societaria, nel quale il legale rappresentante aveva dato atto dell’estraneità della ricorrente dalla gestione sociale, e la circostanza che essa era dipendente di altra società. Su questa base la ricorrente deduceva il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
La Corte rileva anzitutto che entrambe le decisioni di merito pervengono alla medesima conclusione, basata sul mancato superamento della presunzione di coinvolgimento della socia di una società a ristretta base azionaria nella gestione sociale, nonostante l’allegata negligenza del professionista. Ricorrono dunque i presupposti di inammissibilità ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ., ratione temporis vigente, quanto agli elementi presenti in giudizio.
La ricorrente obietta di aver prodotto il verbale assembleare soltanto in grado d’appello, così che sul punto non si sarebbe potuta formare la doppia conformità. L’argomento non convince. La CTR ha comunque esaminato la documentazione prodotta, esprimendo un giudizio di inidoneità: è dunque esclusa in radice la sussistenza dell’omissione contestata. Né a diverse conclusioni può condurre il mancato richiamo del verbale nella sentenza, poiché questa non deve contenere un elenco di tutti gli elementi probatori acquisiti.
La Corte aggiunge una considerazione autonoma, di astratta non decisività dell’elemento indicato. Dal contenuto del verbale si ricava, per stessa affermazione dell’altro socio al 50 %, un disinteresse per la gestione attiva, e non quell’estraneità alla vita sociale, al controllo e all’informazione che soli possono fondare il superamento della presunzione. Il documento non dimostra, né tenta di dimostrare, la mancata distribuzione o il reimpiego degli utili.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente soccombente alle spese di lite, liquidate in € 5.600,00 oltre spese prenotate a debito, e con l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012.
Nota della Redazione
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