Avviso di presa in carico: impugnabilità eccezionale solo se primo atto lesivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 12317 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso di presa in carico è atto privo di valenza provvedimentale e di autonoma lesività, limitandosi a informare il contribuente del passaggio di competenza dall’ente impositore all’agente della riscossione; di regola non è, pertanto, autonomamente impugnabile. L’impugnazione è ammessa in via eccezionale quando l’avviso di presa in carico costituisca il primo atto con cui si manifesta un precedente provvedimento lesivo, espresso, tacito o presupposto: in tal caso il contribuente, che assume di essere venuto a conoscenza della pretesa solo con tale atto, può dedurre la mancata o invalida notifica dell’atto presupposto. L’eccezione non opera quando l’atto presupposto sia stato autonomamente impugnato dal contribuente.
Il Fatto
All’amministratore di fatto di una società consortile veniva notificato l’avviso di presa in carico con cui l’Agenzia delle entrate comunicava l’avvio della riscossione delle somme intimate con un precedente avviso di accertamento. Il contribuente impugnava l’avviso di presa in carico dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso; l’appello avverso tale pronuncia era respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i cinque motivi di ricorso, con i quali si deducevano la nullità della sentenza per motivazione apparente, la mancata sottoscrizione dell’avviso di accertamento, l’erronea applicazione del criterio di imputazione delle sanzioni, il difetto di prova della qualità di amministratore di fatto e l’inesistenza della notifica eseguita da poste private.
I giudici di legittimità hanno dichiarato i motivi inammissibili. Quanto all’impugnazione dell’avviso di presa in carico, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui tale atto è privo di autonoma lesività e non è impugnabile, salvo che costituisca il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria a causa della mancata o invalida notifica dell’atto presupposto, in coerenza con l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 19704/2015.
Nel caso di specie, tuttavia, era lo stesso ricorrente ad affermare che l’avviso di accertamento era stato autonomamente impugnato; l’impugnazione dell’avviso di presa in carico risultava pertanto inammissibile. La Corte ha altresì rilevato il difetto di specificità delle censure dal secondo al quarto motivo, non avendo il ricorrente indicato le relative questioni nella motivazione della sentenza impugnata, peraltro non lesiva del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.
Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e alla rifusione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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