Recupero del credito d’imposta compensato: onere probatorio e sanzioni (Cass. civ. Sez. V n. 16735 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, la contestazione del recupero a tassazione del credito d’imposta utilizzato in compensazione non può fondarsi su una mera allegazione di residua posizione creditoria, occorrendo la prova documentale del maggior credito. La censura che, sotto le vesti della violazione di legge, tende in realtà a una revisione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità. Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, non più previsto dal codice di rito, è deducibile solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Non ricorre la violazione meramente formale che esclude le sanzioni ai sensi dell’art. 10, terzo comma, l. n. 212/2000, quando il credito sia stato effettivamente impiegato in compensazione di altri debiti.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.p.R. n. 600/1973, ha disconosciuto il maggior credito d’imposta vantato dal contribuente, recuperando a tassazione l’IRPEF per l’anno 2012 mediante cartella, oltre interessi e sanzioni, per l’importo illegittimamente compensato.
Il contribuente è risultato soccombente in entrambi i gradi di merito e ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso. La questione giunge davanti alla Corte per la verifica della legittimità del recupero e della qualificazione dell’illecito.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il contribuente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 2697 cod. civ., sostenendo l’insussistenza dei presupposti della pretesa erariale e la permanenza del maggior credito. La Corte ha osservato che il giudice di appello aveva accertato nel merito che il credito vantato era in realtà stato utilizzato per compensazione di altri debiti.
Il motivo, sotto le vesti della violazione di legge, tendeva a una revisione dell’accertamento di fatto: è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato omessa o insufficiente motivazione. La Corte lo ha ritenuto in parte inammissibile, perché tale vizio è estraneo a quelli rilevanti nel vigente codice di rito, e in parte infondato, poiché l’iter logico del giudice d’appello si evince agevolmente dal ragionamento svolto. Nel resto il motivo ripropone le censure del primo e ne segue le sorti.
Con il terzo motivo si è dedotta la violazione dell’art. 10, l. n. 212/2000, per non avere il giudice d’appello applicato il terzo comma, che esclude le sanzioni in caso di violazione meramente formale. La Corte ha respinto la censura, rilevando che non è stata accertata una violazione di tal genere, avendo la CTR verificato l’utilizzo del credito in compensazione e la mancata prova, tramite modelli F24, dell’allegata residua posizione creditoria.
Il ricorso è stato quindi rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente soccombente alle spese di lite e con l’obbligo, sussistendone i presupposti processuali, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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