Utilizzatore leasing non titolare del diritto risarcitorio sorto prima della consegna (Cass. civ. Sez. III n. 2523 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi era titolare del diritto sul bene al momento dell’evento dannoso. Si tratta di un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà, che non segue il bene in caso di alienazione, salvo diverso accordo. Ne consegue che l’utilizzatore in leasing, pur titolare di una detenzione qualificata del fondo, non è legittimato a far valere la lesione di tale detenzione quando il fatto costitutivo del credito risarcitorio si sia già determinato anteriormente all’acquisto della detenzione stessa. La pretesa risarcitoria dell’utilizzatore presuppone che l’evento lesivo si collochi cronologicamente dopo l’insorgenza della sua posizione soggettiva protetta.

Il Fatto

La società ricorrente, utilizzatrice di un fondo edificatorio acquisito in leasing, convenne in giudizio la concedente proprietaria chiedendo il risarcimento dei danni subiti per l’abusiva occupazione del sottosuolo da parte del fondo confinante, di proprietà della stessa concedente. Il pregresso sconfinamento sotterraneo dell’edificio vicino aveva imposto opere di taglio delle fondazioni sporgenti e di puntellamento, i cui costi erano stati integrati nel contratto di leasing con accordo novativo e riversati sui canoni.

Il Tribunale, qualificata la domanda come aquiliana, l’aveva accolta condannando la concedente al pagamento di una somma in favore dell’utilizzatrice, rigettando la domanda di manleva. La Corte d’appello, in riforma, ha respinto la domanda risarcitoria dell’utilizzatrice, sul rilievo che la stessa non era proprietaria del fondo e che, al momento della consegna in leasing, l’occupazione abusiva del sottosuolo si era già verificata, con la conseguenza che il fondo era già affetto da un vizio occulto da far valere nei confronti della venditrice. L’utilizzatrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la concedente ha resistito con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, rilevando che nessuno dei due motivi coglie la vera ratio decidendi, idonea da sola a sorreggere la decisione impugnata. Il giudice d’appello, pur ammettendo in astratto che in capo all’utilizzatore possano radicarsi pretese risarcitorie per la lesione della propria detenzione qualificata, ha escluso in concreto che una tale pretesa potesse sorgere rispetto a un evento lesivo già determinatosi circa due anni prima che lo stesso acquisisse la detenzione dell’immobile in forza del contratto di leasing.

Il senso di tale considerazione, ha precisato la Corte, non è quello di ritenere preclusa la tutela risarcitoria per il decorso del termine annuale di cui all’art. 1168 cod. civ., ma quello di escludere la titolarità in capo all’utilizzatrice del diritto risarcitorio, per essersi il fatto costitutivo del credito determinato anteriormente all’acquisto della detenzione del bene danneggiato. Il rilievo evoca il principio di Cass. Sez. U. n. 2951 del 2016, secondo cui il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto sul bene al momento dell’evento dannoso, costituendo diritto autonomo che non segue la proprietà in caso di alienazione, salvo diverso accordo.

La Corte ha poi richiamato il consolidato insegnamento secondo cui, quando la sentenza impugnata sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la mancata censura di alcuna di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio non contestata, e non per carenza di interesse, richiamando in tal senso Cass. n. 2174 del 2023, Cass. n. 13880 del 2020 e Cass. n. 14740 del 2005. Poiché i motivi del ricorso principale non aggrediscono la ratio assorbente, la Corte non ne ha esaminato il merito.

Ne è conseguito l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, subordinato all’accoglimento del principale, la condanna della ricorrente principale alla rifusione delle spese in favore delle controricorrenti e il riconoscimento dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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