Cassazione: la motivazione per relationem non può essere acritica (Cass. civ. Sez. 3 n. 15686 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza d’appello che motiva per relationem richiamando una precedente pronuncia resa tra le stesse parti è affetta da motivazione apparente quando si risolve in una acritica adesione al provvedimento richiamato. È necessario, infatti, che la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi di impugnazione, dovendo il giudice del gravame esplicitare le ragioni della decisione in modo chiaro, univoco ed esaustivo in raffronto alle critiche mosse dall’appellante. La mera riproduzione del contenuto di altri atti o provvedimenti non determina nullità quando le ragioni della decisione siano attribuibili all’organo giudicante, ma tale attribuibilità viene meno se il giudice evoca la sentenza come un postulato, senza richiamare se non genericamente i punti in essa esaminati e risolti.
Il Fatto
Il titolare di un’azienda agricola situata nella Valle del fiume Sacco conveniva in giudizio diverse amministrazioni, tra cui il Comune di Colleferro, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’inquinamento dell’area, propagatosi dalla falda superficiale a quella profonda fino a contaminare le acque del fiume. Il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente la domanda, condannando in solido gli enti statali e la Città Metropolitana, ma dichiarava prescritte le pretese nei confronti del Comune e della Regione Lazio.
La Corte d’appello di Roma, riformando parzialmente la decisione, condannava anche il Comune e la Regione al risarcimento dei danni in solido con le altre amministrazioni. Nel motivare la decisione, la Corte richiamava per relationem una propria precedente sentenza resa sui medesimi fatti, dichiarando di non potersene discostare ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Avverso tale sentenza il Comune proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato con precedenza il terzo motivo di ricorso, avente portata pregiudiziale, con cui il Comune denunciava la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost. Il motivo è stato ritenuto fondato.
La Corte ha osservato che il giudice d’appello, dopo aver riportato le conclusioni delle parti, si era limitato ad affermare che la precedente sentenza aveva “ben tratteggiato la normativa applicabile” e “ben delineando i compiti e le responsabilità di ciascun ente”, senza nulla aggiungere. La pronuncia richiamata era stata assunta come un postulato, senza che ne fossero richiamati se non genericamente i contenuti essenziali.
La Cassazione ha richiamato il principio per cui la motivazione per relationem non è nulla qualora le ragioni della decisione siano attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Sezioni Unite n. 642 del 2015). Ha tuttavia precisato che tale attribuibilità richiede un autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione, non potendo la motivazione risolversi in un’acritica adesione al provvedimento richiamato (Cass. n. 26410 del 2024; Cass. n. 23997 del 2022).
Nella specie, la Corte territoriale era venuta meno al compito di esplicitare le ragioni della decisione in raffronto alle critiche contenute nell’impugnazione: le “ampie ed esaustive motivazioni” della sentenza evocata erano rimaste totalmente inespresse, rendendo la motivazione del tutto apparente e al di sotto del minimo costituzionale. L’accoglimento del terzo motivo ha determinato l’assorbimento dei restanti motivi e il rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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