Alluvione di Sarno: la Cassazione ammette l’azione di regresso tra pubbliche amministrazioni corresponsabili (ord. 32071/2025)

Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza n. 32071 del 10 dicembre 2025, Pres. Frasca, Rel. Iannello, R.G. n. 10613/2023.

I fatti

Nell’ambito del contenzioso risarcitorio legato all’alluvione che colpì il territorio del Comune di Sarno il 5 maggio 1998 — nella quale persero la vita centotrentasette persone, con la condanna penale definitiva del Sindaco pro tempore per omicidio colposo plurimo — i fratelli di una delle vittime avevano agito per il risarcimento dei danni non patrimoniali nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno, del Comune di Sarno e del Sindaco. Il Tribunale di Salerno, accertata la responsabilità solidale dei convenuti, aveva accolto anche la domanda di regresso proposta dalle Amministrazioni statali nei confronti del Sindaco, rigettandola invece nei confronti del Comune. La Corte d’Appello di Salerno confermava tale impostazione, ritenendo che, trattandosi di responsabilità indiretta e incolpevole sia del Comune sia dello Stato per il fatto del proprio organo, non fosse esperibile tra i due enti l’azione di regresso ex art. 2055, secondo comma, c.c., ammissibile solo verso l’autore diretto del fatto illecito.

Il ricorso

Propongono ricorso, da un lato, i germani danneggiati, lamentando l’errata applicazione delle tabelle risarcitorie per il danno da perdita del rapporto parentale (tabelle di Milano 2018 anziché quelle aggiornate al 2022, basate sul sistema a punti); dall’altro, in via incidentale, la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’Interno, sostenendo che, in virtù del principio di immedesimazione organica ex art. 28 Cost., anche la responsabilità del Comune per il fatto del Sindaco dovesse qualificarsi come diretta, con conseguente ammissibilità del regresso tra i due enti coobbligati ex art. 2055, secondo comma, c.c.

La decisione

La Cassazione accoglie entrambi i ricorsi. Quanto al primo, rileva che la Corte d’appello, pur avendo aumentato il risarcimento rispetto al primo grado, non ha ancorato la liquidazione a un sistema tabellare a punti verificabile, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per garantire uniformità di giudizio. Quanto al secondo, richiamando i propri precedenti resi sugli stessi fatti di causa, afferma che le condotte omissive del Sindaco — omesso allarme alla popolazione, omessa evacuazione, notizie rassicuranti fornite durante l’emergenza — pur non essendosi tradotte in un provvedimento amministrativo formale, costituiscono comunque esercizio, per omissione, di potestà pubblicistiche istituzionali, sicché la responsabilità sia del Comune sia dello Stato è diretta ex art. 2043 c.c., e non semplicemente indiretta ex art. 2049 c.c.: ne consegue l’ammissibilità dell’azione di regresso tra i due enti coobbligati solidali ai sensi dell’art. 2055, secondo comma, c.c.

Sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all’amministrazione, tale da far reputare sussistente l’immedesimazione organica con quest’ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l’esercizio del potere autoritativo.

L’esito

La Corte accoglie entrambi i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Perché questa decisione conta, in pratica

La pronuncia ha una duplice rilevanza pratica. Per le vittime di eventi calamitosi riconducibili a omissioni della pubblica amministrazione, conferma che il danno da perdita del rapporto parentale va liquidato con un sistema tabellare a punti aggiornato e verificabile, non con valutazioni equitative disancorate da parametri controllabili. Per gli enti pubblici corresponsabili di un medesimo evento dannoso per fatto omissivo di un proprio organo, chiarisce che l’omesso esercizio di un potere autoritativo — non solo il suo esercizio positivo tramite provvedimento — configura responsabilità diretta, aprendo così la strada al regresso reciproco tra amministrazioni coobbligate in proporzione alle rispettive responsabilità.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

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