Dichiarazioni del rappresentante legale senza valore confessorio verso i terzi (Cass. civ. Sez. V n. 3784 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa dal rappresentante legale della società nel verbale di constatazione, con cui si attribuisca a un terzo l’amministrazione di fatto e la responsabilità per l’evasione, non ha valore confessorio nei confronti di quest’ultimo. Ai sensi dell’art. 2730 cod. civ., la confessione produce effetti solo tra il confitente e la controparte e non può acquisire valore di prova legale verso soggetti diversi, non avendo il dichiarante potere di disposizione su situazioni giuridiche altrui. Il giudice può apprezzarla come elemento indiziario nei confronti delle altre parti, ma tali indizi non prevalgono sulle prove dirette contrarie. È inammissibile, infine, la censura ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. che, omettendo l’indicazione del fatto storico, del dato testuale, del come e del quando della sua discussione e della sua decisività, si risolva in una rivalutazione del materiale probatorio.

Il Fatto

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, per gli anni di imposta dal 2003 al 2008, ha recuperato nei confronti del contribuente, in qualità di amministratore di fatto, Ires, Irap e Iva, irrogando le relative sanzioni. L’Ufficio ha accertato che la società, per la quale si erano succeduti più rappresentanti legali, aveva omesso la dichiarazione dei redditi; le indagini bancarie, ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, confluite nel processo di constatazione, hanno portato a ritenere i rappresentanti meri prestanomi e il contribuente l’effettivo artefice del disegno evasivo.

La Commissione tributaria provinciale ha rigettato i ricorsi riuniti del contribuente. La Commissione tributaria regionale ha invece accolto l’appello, valorizzando l’estraneità del contribuente, l’inattendibilità delle dichiarazioni del rappresentante e l’assenza di movimentazioni bancarie a suo favore. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Ufficio ha dedotto la violazione degli artt. 2730, 2731, 2733 e 2735 cod. civ., sostenendo che le dichiarazioni del rappresentante legale, contenute nel verbale di constatazione, integrassero confessione stragiudiziale e come tali fossero coperte da fede privilegiata. La Corte ha respinto la censura.

Il Collegio ha richiamato la nozione dell’art. 2730 cod. civ.: la confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte. Da ciò deriva che essa produce effetti solo tra il confitente e la parte che la provoca, ma non acquista valore di prova legale verso soggetti diversi, perché il dichiarante non ha potere di disposizione su situazioni giuridiche facenti capo ad altri. Il giudice può trarne elementi indiziari, che tuttavia non possono prevalere sulle prove dirette, secondo il precedente Cass. n. 38626 del 2021.

La Corte ha poi precisato che, perché una dichiarazione abbia valore confessorio, il fatto sfavorevole deve nuocere a un interesse giuridico del confitente nel solo rapporto con il destinatario, non tollerandosi che taluno incida sulla sfera giuridica altrui con una dichiarazione unilaterale, salvi i casi di soggezione previsti dalla legge (Cass. n. 16669 del 2024). Nel caso concreto, le dichiarazioni del rappresentante erano sfavorevoli non a lui stesso né alla società, ma a un terzo, attribuendogli l’amministrazione di fatto e, insieme, alleggerendo la propria posizione. La Commissione regionale ha quindi correttamente escluso la valenza confessoria, rilevando il conflitto di interessi del dichiarante.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata, pubblicata il 27 ottobre 2015, ricade sotto l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. come novellato dall’art. 54, d.l. n. 83 del 2012, che relega la censura all’omesso esame di un fatto storico decisivo. Secondo Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014, il ricorrente deve indicare il fatto, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione e la sua decisività. Il motivo difetta di tali elementi: il rinvenimento di documentazione è stato valutato dalla Commissione regionale e le altre circostanze attengono alla complessiva valutazione delle prove, rimessa al giudice di merito. La censura mira a una non consentita rivalutazione del merito, poiché il significato delle prove spetta al giudice di merito (Cass. n. 8758 del 2017).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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