IRBA incompatibile con il diritto UE: disapplicata la clausola di salvezza (Cass. civ. Sez. V n. 3786 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), in quanto priva di una finalità specifica ai sensi dell’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, è incompatibile con il diritto dell’Unione europea. Il giudice nazionale deve disapplicare la clausola di salvezza delle obbligazioni tributarie già insorte di cui all’art. 1, comma 628, della legge n. 178 del 2020, nonché la corrispondente clausola della legge regionale, con la conseguenza che il tributo non è dovuto anche per le annualità precedenti al 2021. Nelle azioni di rimborso la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non alla Regione, stante la natura erariale del prelievo.

Il Fatto

Una società titolare di impianti stradali di distribuzione di carburante ubicati in Calabria ha versato l’IRBA per le annualità 2013-2020. Dopo il diniego opposto dalla Regione alla propria istanza di rimborso, la società ha impugnato il provvedimento davanti alla giustizia tributaria, deducendo l’incompatibilità della disciplina istitutiva del tributo con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per difetto della condizione della finalità specifica.

La Commissione tributaria provinciale e, in appello, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria hanno rigettato la domanda. Il giudice di appello ha ritenuto che la clausola di salvezza degli effetti delle obbligazioni già insorte, introdotta dalla legge di bilancio 2021, impedisse di annullare il diniego per il periodo anteriore alla soppressione del tributo. La società ha proposto ricorso per cassazione; hanno resistito la Regione Calabria e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina d’ufficio la questione della legittimazione passiva della Regione, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 7925 del 2019: la decisione di merito non forma giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove la questione non sia stata oggetto di discussione in contraddittorio.

Ricostruita la disciplina dell’IRBA — dall’art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990 all’art. 3, comma 13, della legge n. 549 del 1995 — la Corte qualifica il tributo come tributo regionale proprio derivato, di struttura analoga all’accisa, esigibile al momento dell’immissione al consumo. Richiama sul punto la Corte cost. n. 100 del 2024, che ne ha confermato la natura erariale e la riconduzione ai tributi propri derivati.

Sul merito, la Corte valorizza l’ordinanza della Corte di Giustizia del 9 novembre 2021, causa C-255/20, resa su una legge regionale di contenuto omogeneo: l’IRBA persegue solo una finalità generica di supporto al bilancio degli enti territoriali e l’art. 1, par. 2, della direttiva osta a una normativa siffatta. La finalità specifica non coincide con lo scopo di bilancio: occorre un nesso diretto tra l’uso del gettito e finalità ambientali o di salute pubblica connesse al consumo del carburante. Nella specie il gettito era destinato a spese sanitarie generali, non a costi specificamente connessi al consumo.

Da ciò deriva che il giudice nazionale deve disapplicare la clausola di salvezza, poiché l’accertata incompatibilità esclude che essa possa sopravvivere alla radicale espunzione del tributo dall’ordinamento. La conclusione è che l’imposta non è dovuta anche per le annualità anteriori al 2021, con disapplicazione della legge regionale che vi aveva collocato un limite temporale di efficacia.

Quanto alla legittimazione passiva, la Corte osserva che il gettito è stato procurato da una legge statale, senza margini di autonomia periferica; le procedure attuative sono state definite dall’Agenzia delle Dogane, titolare di accertamento e riscossione coattiva, mentre alle Regioni è residuato un ruolo di mera tesoreria. Richiama, altresì, il principio espresso da Cass. n. 21883 del 2024 in tema di addizionale provinciale sulle accise. Pertanto, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza limitatamente alla Regione Calabria, dichiarando inammissibile il ricorso originario verso di essa; quanto all’Agenzia, accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria domanda della società contribuente. Le spese sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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