IRBA incompatibile con il diritto UE e legittimazione passiva dell’Agenzia delle Dogane (Cass. civ. Sez. V n. 3783 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione è incompatibile con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, poiché persegue una finalità meramente di bilancio e non una finalità specifica ai sensi della disposizione unionale. La clausola di salvezza degli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte, contenuta nell’art. 1, comma 628, della legge n. 178 del 2020 e nella legge regionale che ha soppresso il tributo, non può sopravvivere alla radicale espunzione del prelievo incompatibile con il diritto UE. Il giudice nazionale deve pertanto disapplicare la norma interna che vorrebbe conservare al tributo soppresso una residua efficacia impositiva per il passato. Nelle azioni di rimborso dell’IRBA la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all’Agenzia delle Dogane, stante la natura erariale del prelievo, e non alla Regione che ne ha incassato il gettito.

Il Fatto

La controversia concerne l’impugnazione del provvedimento con cui la Regione Campania ha negato il rimborso dell’IRBA versata per il 2019 da una società titolare di impianti stradali di distribuzione di carburante ubicati nel territorio regionale. La società aveva dedotto l’illegittimità del diniego per incompatibilità della normativa istitutiva del tributo con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva rigettato il ricorso e la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva confermato la decisione, ritenendo il tributo dovuto per il 2019 e la direttiva non direttamente applicabile. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla Regione con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina d’ufficio la questione della legittimazione passiva della Regione, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 7925 del 2019, secondo cui la decisione di merito non comporta giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove la questione non sia stata oggetto di contraddittorio.

Ricostruito l’assetto normativo, il Collegio qualifica l’IRBA come tributo regionale proprio derivato, di struttura analoga all’accisa, esigibile al momento dell’immissione al consumo del prodotto. Richiama la Corte costituzionale n. 100 del 2024, che ha confermato tale qualificazione, e la giurisprudenza costituzionale sulla permanenza della natura erariale dei tributi propri derivati.

La Corte valorizza l’ordinanza della CGUE del 9 novembre 2021, causa C-255/20, che ha ritenuto l’IRBA priva di finalità specifica, perché diretta solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti locali. Ne deduce che l’incompatibilità con il diritto UE esclude la sopravvivenza della clausola di salvezza e impone al giudice nazionale di disapplicare la norma interna che mantenga al tributo soppresso efficacia per il passato.

Quanto alla disciplina regionale campana, il Collegio esclude che la destinazione del gettito a un fondo per il rafforzamento patrimoniale delle Aziende sanitarie integri una finalità specifica, trattandosi di finalità di bilancio, finanziata anche da altre fonti e riferita a periodi diversi da quelli in causa. L’incasso del tributo è dunque indebito.

Infine, la Corte afferma la legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle Dogane, in continuità con il principio di Cass. n. 21883 del 2024 in materia di addizionale provinciale sulle accise. Le Regioni, prive di contezza dei versamenti, svolgono un ruolo di mera tesoreria. Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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