Esclusione IRAP dei contributi FUS solo con previsione legislativa espressa della correlazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 3918 del 22.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IRAP, l’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446/1997 — nel prevedere che i contributi erogati a norma di legge non concorrono alla determinazione della base imponibile nel caso in cui siano correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione — esclude l’imponibilità soltanto in presenza di una specifica previsione legislativa della correlazione tra il contributo ed un componente negativo indeducibile. L’assenza di tale specifica indicazione normativa non può essere surrogata dalla mera affermazione del contribuente di avere utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili, quali quelle per il personale. Ne consegue che, nella vigenza dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.m. 3 febbraio 2014, il generico riferimento ai “costi di produzione” non integra la correlazione ex lege richiesta per l’esclusione parziale del contributo FUS dalla base imponibile IRAP.
Il Fatto
La Fondazione Teatro San Carlo di Napoli impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso di quota parte dell’IRAP versata, pari a complessivi € 1.432.232,00, per gli anni 2015-2018. L’istanza si fondava sull’assunto della parziale non imponibilità dei contributi ricevuti dal Fondo Unico dello Spettacolo (FUS), per la persistente correlazione tra questi e i costi del personale indeducibili.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania, adita dall’Ufficio, ne condivideva l’impostazione. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile, non attenendo a valutazioni di merito ma alla corretta ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma, e fondato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (pronuncia n. 11147/2014), ha affermato che l’esclusione dalla base imponibile IRAP dei contributi erogati in base a norma di legge opera solo in presenza di una specifica previsione normativa che ne correli l’erogazione a componenti negativi non deducibili.
Ha quindi confrontato i criteri di ripartizione del FUS recati dal d.m. 29 ottobre 2007 e dal d.m. 3 febbraio 2014, applicabile ratione temporis. Mentre il primo decreto indicava il riferimento al “minimo tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro”, necessariamente corrispondente ai costi del personale, il secondo decreto ha espunto tale richiamo, sostituendolo con il riferimento ai più generali “costi di produzione”, da determinarsi secondo i punteggi di cui all’art. 2.
Da tale generico riferimento non può farsi discendere alcun rapporto eziologico tra la somma erogata e il corrispondente componente negativo. La mera circostanza che la Fondazione abbia utilizzato il contributo per coprire costi indeducibili è irrilevante, non potendo supplire alla mancata indicazione normativa. La Corte ha pertanto enunciato il principio di diritto sopra riportato, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettato l’originario ricorso del contribuente, compensando le spese di tutti i gradi del giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.