Investimento agevolato Tremonti-ter perfezionato con consegna integrale del macchinario (Cass. civ. Sez. 5 n. 18144 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 5 d.l. n. 78/2009 (c.d. Tremonti-ter), l’investimento in nuovi macchinari deve intendersi perfezionato al momento in cui il bene, unitariamente considerato, viene consegnato all’acquirente, così da acquisirne la disponibilità. La locuzione “investimenti fatti” richiama solo il momento in cui l’investimento possa dirsi compiuto per l’impresa. Qualora il contratto abbia ad oggetto un macchinario complesso, la cui proprietà sia riservata al venditore fino all’integrale pagamento del prezzo, l’investimento si realizza con la consegna e l’assemblaggio di tutte le sue componenti, e non con la consegna di singole parti, ancorché autonomamente funzionanti. È nulla, per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, la sentenza la cui motivazione sia solo apparente, in quanto priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa e fondata su valutazioni astratte e generiche, senza un esame critico dei motivi di gravame.
Il Fatto
La società contribuente impugnò l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto l’agevolazione di cui al d.l. n. 78/2009 (c.d. Tremonti-ter) relativamente all’acquisto di un macchinario industriale, e aveva riqualificato come “operazioni a premio” talune operazioni promozionali. La Commissione tributaria provinciale accolse parzialmente il ricorso, e la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermò la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, mentre l’Agenzia ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo, relativo all’applicabilità dell’agevolazione Tremonti-ter. Ha richiamato il proprio precedente di Cass. n. 32064/2025, secondo cui l’investimento si considera “fatto” con l’erogazione della spesa occorrente per l’acquisizione del bene, ossia con la consegna, che ne determina la disponibilità nella sfera dell’acquirente. Ha inoltre valorizzato il principio espresso da Cass. n. 19516/2025, in materia di leasing, che individua nella consegna, e non nella messa in funzione, il momento realizzativo dell’investimento.
Nel caso di specie, il contratto aveva ad oggetto un sistema automatico robotizzato composto da dieci “isole” di lavoro, con clausola di riserva della proprietà a favore del venditore fino all’integrale pagamento del prezzo, parametrato all’insieme delle componenti. I giudici di merito avevano, invece, valorizzato la parziale funzionalità delle due “isole” consegnate prima del 1° luglio 2009, data di entrata in vigore del d.l. n. 78/2009. La Corte ha ritenuto tale valutazione contrastante con l’assetto negoziale, da ricostruire in primo luogo attraverso il senso letterale delle clausole contrattuali, ex art. 1362 e ss. c.c.. L’investimento si è, pertanto, perfezionato solo con la consegna e l’assemblaggio dell’intero macchinario, in epoca successiva, con conseguente diritto all’agevolazione. Ha inoltre precisato che la funzionalità del bene va rapportata all’idoneità a realizzare il risultato finale prefissato, a nulla rilevando l’operatività di singole componenti, destinate al futuro assemblaggio.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, essendosi la CTR limitata a convalidare le conclusioni dei primi giudici, senza prendere posizione sulle specifiche censure della società in ordine alla qualificazione come “operazione a premio” di un viaggio promozionale, in applicazione dei principi di cui a Cass. n. 8309/2026 e Cass. n. 4166/2024.
Quanto al ricorso incidentale dell’Agenzia, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata, sul punto del transfer pricing, non degradante al di sotto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., come delimitato dalle Sezioni Unite e da Cass. n. 7090/2022. La Corte ha quindi accolto i primi due motivi del ricorso principale, assorbito il terzo, rigettato il ricorso incidentale e cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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