Valore venale Ici da atti comparativi e insindacabilità del merito (Cass. civ. Sez. V n. 19508 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Ici, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili deve essere ricavato dai parametri tassativi indicati dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, tra cui i prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La scelta degli atti comparativi su cui fondare la stima integra espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di cassazione. È inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, miri a una rivalutazione dei fatti storici accertati nel merito. La mancata contestazione della dichiarazione Ici per annualità precedenti non integra errore o omissione dell’amministrazione ai fini dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, né ingenera un affidamento tutelabile.

Il Fatto

Due coniugi, proprietari al 50% di un terreno edificabile, impugnavano gli avvisi di accertamento emessi dal Comune per infedele dichiarazione ai fini Ici per l’anno 2009, contestando la quantificazione del valore venale.

La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi riuniti e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo congrua la stima dell’ente impositore. I contribuenti ricorrevano per cassazione articolando cinque motivi, tra cui la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione dei criteri di determinazione del valore imponibile.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta l’intero ricorso. Sul primo motivo, relativo alla dedotta nullità per motivazione apparente, i giudici di legittimità ribadiscono che il vizio ricorre solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento, così da non attingere il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Nel caso concreto la sentenza impugnata aveva compiutamente esposto le ragioni della decisione, sebbene richiamandosi a un proprio precedente.

Sul secondo motivo, concernente l’attribuzione del valore venale, la Corte distingue il profilo sostanziale da quello processuale. Quanto al primo, l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 impone di ricavare la misura del valore venale dai parametri vincolanti, tra cui la zona territoriale di ubicazione, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso, gli oneri di adattamento e i prezzi medi di mercato di aree analoghe. La sentenza di merito si era attenuta a tale criterio, valorizzando atti comparativi di terreni con la medesima destinazione urbanistica.

Quanto al profilo processuale, la Corte ricorda che la valutazione del materiale probatorio costituisce espressione della discrezionalità del giudice di merito ed è estranea al sindacato di legittimità, non essendo denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il giudice del merito, inoltre, non è tenuto a discutere ogni singolo argomento difensivo, dovendosi ritenere disattesi per implicito quelli non espressamente esaminati.

La Corte disattende poi l’eccezione di giudicato, osservando che l’accertamento contenuto nella sentenza tributaria fa stato, per le annualità successive, solo per gli elementi costitutivi a carattere tendenzialmente permanente, mentre non vincola quando il giudizio si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti. Il precedente invocato riguardava agevolazioni in materia di imposta di registro ed era intercorso tra parti diverse.

Su terzo e quarto motivo la Corte dichiara l’inammissibilità delle censure, non avendo i ricorrenti allegato e provato adeguatamente le circostanze dedotte sin dall’introduzione del giudizio, e conferma il corretto riparto dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ. Sul quinto motivo, infine, esclude la violazione dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000: la mancata contestazione delle dichiarazioni per tredici annualità non costituisce errore o omissione dell’amministrazione, poiché l’interpretazione dell’ente può mutare in relazione a periodi d’imposta diversi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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