Impugnazione dell’estratto di ruolo: difetto di interesse rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 21577 del 27.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di iscrizioni a ruolo e degli atti presupposti, il difetto di interesse ad agire attiene ai requisiti intrinseci della domanda e alla stessa funzione giurisdizionale, sicché è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche per la prima volta in sede di legittimità. L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile al di fuori delle ipotesi tassative dell’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, applicabile anche ai giudizi in corso. Al di fuori di tali casi il contribuente non ha interesse a impugnare, con conseguente inammissibilità del ricorso originario; solo un giudicato interno espresso preclude il rilievo officioso della questione.
Il Fatto
Una società contribuente proponeva ricorso avverso tre iscrizioni a ruolo relative agli anni 2014 e 2015, contestando la ritualità della notifica delle cartelle sottese. La Commissione tributaria provinciale, previa riunione, rigettava i ricorsi; la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo le cartelle regolarmente notificate a mezzo pec all’indirizzo risultante dal registro INI-PEC e i documenti informatici depositati dall’Ufficio muniti di piena valenza probatoria.
La società ricorreva per cassazione con otto motivi, incentrati sull’inammissibilità della produzione documentale in formato eml, sulla mancata sottoscrizione digitale delle cartelle e delle iscrizioni a ruolo e sull’insussistenza del debito tributario. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato d’ufficio una questione preliminare, assorbente rispetto all’esame dei motivi: la controversia attiene all’impugnazione di iscrizioni a ruolo e degli atti presupposti, ambito in cui l’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo i casi tassativi elencati dall’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146. Tali ipotesi ricorrono solo quando il ricorrente dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute dalla pubblica amministrazione o per la perdita di un beneficio nei rapporti con essa.
Nel caso esaminato nessuna di queste fattispecie risulta integrata. La Corte ha richiamato il diritto vivente secondo cui la disciplina dell’art. 3-bis si applica anche ai giudizi in corso (Cass., Sez. U., n. 26283/2022; Cass., Sez. U., n. 12459/2024) e ha ricordato che la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto fuori dalle ipotesi previste (Corte cost. n. 190/2023; Corte cost. n. 81/2024).
La mancanza di interesse ad agire è condizione dell’azione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado (Cass., Sez. Un., n. 12637/2008); il suo difetto fa venir meno la condizione dell’azione a prescindere dall’originaria fondatezza della domanda, con rigetto della stessa (Cass., Sez. Un., n. 475/2015). La Corte ha precisato che, in caso di difetto di legittimazione ad causam, la gravità del vizio processuale impedisce la formazione del giudicato implicito, ove la controversia sia rimasta viva nel merito o su altre questioni.
Nella specie non sussisteva un giudicato interno espresso sulla questione. Poiché la pregiudizialità dell’interesse ad agire prevale sull’esame dei motivi, la Corte ha cassato la sentenza senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., dichiarando inammissibili gli originari ricorsi per difetto di interesse ad agire e compensando integralmente le spese, in ragione dello ius superveniens e della conseguente evoluzione della giurisprudenza di legittimità.
Nota della Redazione
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