Omesso avviso al codifensore: nullità generale della convalida (Cass. pen. Sez. 2 n. 16330 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per l’udienza di convalida del fermo determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita dal difensore presente o dal sostituto nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. nel termine di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.. La nullità non è sanata dalla successiva fissazione di altra udienza di convalida. L’invalidità dell’interrogatorio di garanzia svolto in sede di convalida non determina la nullità dell’ordinanza cautelare, provvedimento distinto e autonomo, ma impone l’espletamento di un valido interrogatorio nel termine di cui all’art. 294 cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura.
Il Fatto
Un indagato, sottoposto a fermo per il delitto di estorsione pluriaggravata, anche dal metodo mafioso, aveva nominato due difensori di fiducia. Dell’udienza di convalida del fermo veniva avvisato soltanto uno dei due legali, che in sede di udienza eccepiva il mancato avviso al codifensore. Il giudice, “visti i tempi brevi previsti dalla legge”, procedeva comunque all’interrogatorio di garanzia, convalidando il fermo e applicando la misura della custodia cautelare in carcere.
Successivamente, il giudice emetteva un nuovo avviso di fissazione di udienza di convalida, notificato a entrambi i difensori, rilevando la dedotta omissione. Il difensore dell’indagato proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione del diritto di difesa per la nullità dell’udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, qualificando l’omesso avviso a uno dei difensori come causa di nullità di ordine generale a regime intermedio. Tale nullità, secondo la giurisprudenza costante, deve essere eccepita nell’udienza stessa dal difensore presente, nel termine previsto dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., come avvenuto nel caso di specie.
La Corte ha precisato che la nullità non può ritenersi sanata dalla fissazione di una successiva udienza di convalida, atteso che il vizio ha già inficiato il primo procedimento.
Quanto alle conseguenze, il giudice di legittimità ha operato una distinzione: la nullità dell’interrogatorio di garanzia svolto in sede di convalida comporta l’annullamento del provvedimento di convalida del fermo, ma non anche dell’ordinanza che dispone la misura cautelare. Quest’ultima, infatti, è un provvedimento autonomo; l’effetto del vizio è soltanto la necessità di procedere a un valido interrogatorio nel termine dell’art. 294 cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura stessa.
In applicazione di tali principi, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza di convalida del fermo e ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto, in quanto la richiesta di annullamento degli atti conseguenti alla convalida non poteva essere accolta.
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Nota della Redazione
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