Valutazione della prova e non contestazione nel giudizio disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6431 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il proprio prudente apprezzamento o abbia attribuito alla prova un valore legale non previsto. Il mero malgoverno del prudente apprezzamento è censurabile, nel testo previgente dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei limiti dei vizi motivazionali individuati dalle Sezioni unite nn. 8053 e 8054 del 2014. Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica dei fatti produce la relevatio ad onere probandi, ma il principio di non contestazione riguarda i fatti storici, non le conclusioni ermeneutiche sul valore dei documenti. Il mancato esame di una questione puramente processuale non integra omissione di pronuncia, configurabile solo per domande o eccezioni di merito.
Il Fatto
La struttura datrice di lavoro ha irrogato a una propria dipendente, operatrice di sportello, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per quattro giorni. Alla lavoratrice si contestava di aver rimborsato un buono postale fruttifero di importo superiore ai cinquemila euro, recante evidenti segni di falsificazione materiale.
Il primo giudice aveva escluso la legittimità della sanzione, ritenendo necessaria l’esibizione del titolo da parte della società. La Corte d’Appello di Napoli, in riforma, ha dichiarato la legittimità del provvedimento disciplinare. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2730 e 2735 c.c., lamentando una valutazione del materiale probatorio priva di logica. Il motivo è inammissibile in ogni sua prospettazione.
La Corte richiama le Sezioni unite n. 20867 del 2020: la violazione dell’art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo se si allega che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello legale o abbia disatteso una specifica regola di valutazione. Ove si deduca il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento, la censura è consentita solo nei limiti dei gravissimi vizi motivazionali indicati dalle Sezioni unite nn. 8053 e 8054 del 2014.
Quanto all’art. 2697 c.c., esso è censurabile ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a parte diversa da quella onerata. Nella specie la ricorrente oppone soltanto una diversa valutazione delle prove, non un errore nella distribuzione dell’onere.
La Corte osserva inoltre che la doglianza non si misura con la ratio del decisum, che non si fonda su un documento privo di valenza probatoria, bensì sulla complessiva valutazione della condotta della lavoratrice. Il principio di non contestazione ha per oggetto i fatti storici, non le conclusioni ermeneutiche sul valore dei documenti.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., per non aver il giudice d’appello esaminato l’eccezione di inammissibilità del gravame. La censura è infondata: il mancato esame di una questione puramente processuale non integra omissione di pronuncia, configurabile solo per domande o eccezioni di merito.
Richiamando le Sezioni unite n. 27199 del 2017, la Corte ribadisce che, per superare il vaglio di ammissibilità dell’appello, non occorrono forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione, essendo sufficiente una chiara individuazione delle questioni contestate. La Corte territoriale ha quindi legittimamente esaminato il merito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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