Destinatario del trasporto e obbligo di pagare il corrispettivo al sub-vettore (Cass. civ. Sez. III n. 6428 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è soggetto diverso dal mittente, la stipulazione opera a favore del terzo ai sensi dell’art. 1411 cod. civ. e i diritti verso il vettore nascono con la richiesta di riconsegna delle merci, che integra la dichiarazione di volerne profittare. Da tale momento il destinatario subentra ipso iure al mittente non soltanto nei diritti nascenti dal contratto, ma anche nell’obbligo di pagare il corrispettivo al vettore, ai sensi dell’art. 1689, secondo comma, cod. civ. Il pagamento costituisce condicio iuris dell’esercizio di quei diritti. L’obbligo del destinatario sussiste anche in assenza di un rapporto contrattuale diretto con il vettore effettivo o sub-vettore, derivando dalla sola accettazione della riconsegna delle merci.

Il Fatto

Una società di diffusione editoriale convenne in giudizio una cooperativa di trasporti proponendo opposizione avverso un decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato il pagamento di oltre centoundicimila euro quale corrispettivo di una serie di trasporti. La società eccepì preliminarmente la prescrizione del credito e, nel merito, chiese la revoca del decreto per nulla essere dovuto.

La cooperativa, opposta, allegò di avere eseguito i trasporti in qualità di sub-vettore su incarico di un vettore principale, sostenendo che il corrispettivo gravava sulla società destinataria delle merci ai sensi degli artt. 1689 e 1692 cod. civ.. Il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo e condannò la cooperativa alle spese. La Corte d’appello rigettò il gravame. La cooperativa propose allora ricorso per cassazione, resistito dalla controricorrente con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La ricorrente principale denunciò la violazione degli artt. 1689 e 1692 cod. civ., sostenendo che la società destinataria, avendo ritirato le merci, dovesse ritenersi obbligata a corrispondere il corrispettivo del trasporto al sub-vettore, e lamentando che la Corte territoriale avesse escluso dal novero dei soggetti passivi sia il committente sia il destinatario.

La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata: il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è soggetto diverso dal mittente, si configura come stipulazione a favore del terzo, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la dichiarazione di volerne profittare ex art. 1411 cod. civ. Da quel momento il vettore può rivolgersi solo al destinatario per il soddisfacimento del credito. Richiama sul punto Cass., sez. III, ord. n. 11744 del 2018, Cass., sez. 6-2, ord. n. 22149 del 2021 e Cass., sez. III, sent. n. 18300 del 2003.

Precisa poi il contenuto dell’art. 1689, secondo comma, cod. civ.: il destinatario, dal momento della richiesta di riconsegna, subentra ipso iure al mittente non soltanto nei diritti verso il vettore, ma anche nell’obbligo di pagare il corrispettivo, che è condicio iuris dell’esercizio di quei diritti. Sul punto richiama Cass., sez. III, ord. n. 19185 del 2020, con i precedenti conformi.

La Corte territoriale, pur avendo aderito a tali principi e riconosciuto la legittimazione della cooperativa a richiedere il pagamento, aveva escluso il credito per difetto di prova della riferibilità dei trasporti alle merci destinate alla società. La Corte di legittimità ritiene invece che, non essendo contestata l’esecuzione dei trasporti da parte del sub-vettore nè l’effettiva consegna delle merci con il ritiro da parte della destinataria, l’obbligo di pagamento deriva proprio dall’accettazione della riconsegna nel deposito, come attestato dalle bolle di consegna sottoscritte, pur in assenza di rapporto contrattuale diretto tra le parti.

Il ricorso principale è pertanto accolto, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato, e la sentenza è cassata in relazione con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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