Fondi pensione immobiliari preesistenti: l’imposta sostitutiva dello 0,50% prescinde dalle posizioni individuali (Cass. civ. Sez. 5 n. 16382 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I presupposti impositivi di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 17 del d.lgs. n. 252/2005 sono autonomi e non comunicanti: l’assoggettamento all’imposta sostitutiva dell’11% sulle forme pensionistiche in regime di prestazioni definite gestite con il sistema della ripartizione è subordinato alla costituzione in posizioni individuali, mentre l’imposta sostitutiva dello 0,50% sul patrimonio immobiliare dei fondi pensione preesistenti alla data del 28 aprile 1993 prescinde da tale requisito. Ne consegue che la mancata applicazione del comma 7 non esclude l’applicabilità del comma 6 al fondo, né la contestuale sussistenza dei presupposti di entrambe le disposizioni determina un rapporto di alternatività, configurandosi invece un concorso di regimi impositivi.
Il Fatto
Un fondo pensione preesistente, il cui patrimonio era investito in immobili e gestito secondo il sistema della ripartizione senza costituzione in posizioni individuali, aveva versato negli anni dal 2008 al 2011 l’imposta sostitutiva dello 0,50% prevista dal comma 6 dell’art. 17 del d.lgs. n. 252/2005. Ritenendo il versamento erroneo, il contribuente presentava istanza di rimborso, sostenendo che, non essendo il fondo costituito in conti individuali, non ricorrevano i presupposti per l’applicazione di alcuna imposta sostitutiva.
Il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate dava luogo a ricorso, rigettato sia dalla C.T.P. di Roma sia dalla C.T.R. del Lazio, che confermava la sentenza di primo grado. Il fondo proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, incentrati sull’interpretazione dell’art. 17, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005 e sulla presunta omissione di esame della struttura del fondo. Il ricorrente sosteneva che, analogamente a quanto previsto dal comma 7 per l’imposta sostitutiva dell’11%, anche l’imposta dello 0,50% sul patrimonio immobiliare dovesse ritenersi applicabile solo ai fondi costituiti in posizioni individuali. La tesi è stata giudicata infondata: il comma 6 individua quali soggetti passivi i fondi pensione preesistenti con patrimonio direttamente investito in immobili alla data del 28 aprile 1993, e come presupposto d’imposta il patrimonio immobiliare stesso. La norma non menziona alcuna condizione relativa alla costituzione in conti individuali, requisito che il legislatore ha invece espressamente previsto solo per il diverso regime dell’11% di cui al comma 7.
La Corte ha quindi escluso ogni nesso normativo tra i due presupposti impositivi, rilevando come l’imposta sul patrimonio immobiliare si aggiunga a quella generale dell’11% sul risultato netto di gestione. Sul punto, ha precisato che la duplicazione dei regimi non configura un’alternatività, ma una possibile cumulatività: l’eventuale insussistenza dei presupposti del comma 7 non esclude la debenza dell’imposta del comma 6, mentre il concorso di entrambi i presupposti comporterebbe la soggezione ad entrambe le imposte sostitutive.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamentava un vizio di ultrapetizione per avere il giudice d’appello affermato un rapporto di cumulatività tra le disposizioni mai dedotto dalle parti. La censura è stata respinta: la decisione ha negato il diritto al rimborso, rispondendo alla domanda proposta, e l’argomentazione sul rapporto tra i commi 6 e 7 costituisce la corretta confutazione della tesi difensiva basata sull’asserita necessità delle posizioni individuali. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del contribuente alla refusione delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate.
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Nota della Redazione
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