Mancata impugnazione del PTA preclude contestazione della localizzazione nella variante urbanistica (TAR Puglia n. 1038 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Piano di Tutela delle Acque è un piano di settore a natura giuridica mista: atto generale nei profili pianificatori e programmatori, ma provvedimento puntuale quanto alla localizzazione delle infrastrutture e alle tecnologie compatibili con le risorse disponibili. Le misure puntuali in esso contenute hanno efficacia precettiva immediata e diretta e restano vincolanti finché il piano non venga modificato. Ne deriva che l’omessa tempestiva impugnazione del piano preclude la contestazione della localizzazione dell’infrastruttura in sede di impugnazione della successiva variante urbanistica. Il ricorso che investa la variante senza avere gravato il piano è pertanto inammissibile per carenza dell’interesse a contraddire una scelta localizzativa ormai consolidata.

Il Fatto

I ricorrenti — tra cui alcuni consiglieri comunali e associazioni di promozione e difesa ambientale — impugnavano davanti al TAR Puglia la variante urbanistica di tipo semplificato adottata e approvata dal Comune di Manduria con due deliberazioni consiliari. La variante riguardava la realizzazione, prosecuzione e ultimazione del depuratore consortile in località Urmo Belsito e del relativo sistema di scarico.

I ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 19 del T.U. espropri, 8, comma 2, e 12, comma 3, della L.R. n. 3 del 2005 e dell’art. 63 delle N.T.A. del PPTR. Assumevano un’inversione procedimentale, per essere stata approvata la variante senza il preventivo provvedimento autorizzatorio unico, e la nullità della delibera per inesistenza e impossibilità dell’oggetto, stante il contrasto del progetto con le misure di salvaguardia della zona di rispetto dei boschi.

Si costituivano la Regione Puglia, Acquedotto Pugliese s.p.a. e il Comune di Manduria, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse, nonché l’infondatezza nel merito. Regione e Acquedotto rilevavano in particolare la mancata impugnazione del Piano di Tutela delle Acque.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del Piano di Tutela delle Acque. La localizzazione dell’impianto di depurazione era già prevista nel PTA 2009–2015, approvato con delibera consiliare regionale e successivamente modificato quanto al recapito finale e ai limiti tabellari di scarico.

I ricorrenti avrebbero dovuto gravare tempestivamente il Piano, onere non adempiuto neppure in occasione dell’ulteriore aggiornamento 2015–2021, adottato nelle more del giudizio. Il Tribunale richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6250 del 27 dicembre 2013, che ha qualificato il PTA come piano a natura giuridica mista: atto generale nei profili pianificatori e provvedimento puntuale quanto alla localizzazione delle infrastrutture.

La revisione ciclica del piano non attenua la portata direttamente vincolante delle misure puntuali in esso previste, tra cui la scelta delle tecnologie e la localizzazione delle infrastrutture necessarie. Finché il piano non viene modificato, esso è vincolante nella parte in cui introduce effetti precettivi immediati e diretti e impone la coerenza degli interventi degli altri attori istituzionali con i suoi obiettivi.

Su questa linea il Tribunale ricorda di essersi già espresso sulla medesima vicenda con una propria sentenza e con un’ordinanza nel giudizio poi dichiarato perento. Corollario logico è che l’omessa tempestiva impugnazione del piano preclude la contestazione della localizzazione dell’infrastruttura.

Quanto all’asserita inversione procedimentale, la censura è comunque infondata nel merito, essendo la variante intervenuta nella dinamica procedimentale dell’art. 27 bis del d.lgs. 152 del 2006, con P.A.U.R. poi rilasciato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della definizione in rito e della natura degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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